Art. 14. Facolta' e organi 1. La facolta' e' la struttura accademica cui e' attribuita la responsabilita' per le attivita' didattiche e di ricerca. Il personale accademico di ruolo e' incardinato in una delle facolta'. 2. Gli organi delle facolta' sono il/la preside, il consiglio di facolta', il direttore/la direttrice del corso di studio, il consiglio del corso di studio nonche' la commissione didattica paritetica. 3. Per ogni facolta' puo' essere istituito un mentoring group scientifico. La composizione e le attribuzioni sono indicate in un regolamento, approvato dal consiglio dell'Universita'.