(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
                          Facolta' e organi 
 
    1. La facolta' e' la struttura accademica cui  e'  attribuita  la
responsabilita' per le attivita' didattiche e di ricerca. 
    Il personale accademico di ruolo  e'  incardinato  in  una  delle
facolta'. 
    2. Gli organi delle facolta' sono il/la preside, il consiglio  di
facolta',  il  direttore/la  direttrice  del  corso  di  studio,   il
consiglio del  corso  di  studio  nonche'  la  commissione  didattica
paritetica. 
    3. Per ogni facolta' puo' essere  istituito  un  mentoring  group
scientifico. La composizione e le attribuzioni sono  indicate  in  un
regolamento, approvato dal consiglio dell'Universita'.