(Statuto-art. 15)
                              Art. 15. 
                               Preside 
 
    1. Il/la preside e'  eletto/a  da  tutti/e  i/le  componenti  del
rispettivo consiglio di facolta' tra i professori/le professoresse  a
tempo pieno di prima fascia di ruolo e viene nominato/a dal consiglio
dell'Universita'.  Esso/essa  resta  in  carica   per   un   triennio
accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 
    2. Esso/essa rappresenta  la  facolta',  convoca  e  presiede  il
consiglio di facolta'. Cura l'attuazione delle delibere del consiglio
di facolta', vigila sulle attivita' didattiche e di  ricerca,  nomina
le commissioni di esame di profitto e sottoscrive  gli  incarichi  di
docenza a contratto. 
    3. Il/la preside stipula con il direttore/la direttrice del corso
di studio  ed  i/le  responsabili  d'area  di  ricerca,  responsabile
ciascuno/a del rispettivo ambito di ricerca, gli accordi  concernenti
gli obiettivi da conseguire. 
    4.  Il/la  preside   provvede   alla   programmazione   ed   alla
destinazione  delle  risorse  a  disposizione,   conformemente   alle
indicazioni del senato accademico  e  alle  decisioni  del  consiglio
dell'Universita' e del consiglio di facolta'. 
    5. Il/la preside definisce, insieme ai direttori/alle  direttrici
del corso di studio e ai/alle  responsabili  d'area  di  ricerca,  la
relazione  sugli  obiettivi  raggiunti  della  facolta'   sia   nella
didattica che nella ricerca. 
    6. Il/la  preside  approva  le  graduatorie  delle  procedure  di
selezione degli incarichi di  docenza  nonche'  delle  collaborazioni
didattiche e di ricerca. 
    7. Il/la preside, sentiti/e i/le direttori/direttrici  dei  corsi
di studio e i/le responsabili d'area di ricerca formula al  consiglio
dell'Universita' una proposta in merito all'assunzione  di  personale
docente nei limiti dei ruoli in organico approvati. 
    8.  Il/la  preside  nomina  due  vicepresidi,  di   cui   uno/una
responsabile  del  coordinamento  della  ricerca   ed   uno/una   del
coordinamento della didattica. Il/la  vicepreside  per  la  didattica
viene nominato/a tra i direttori/le direttrici dei corsi  di  studio.
Almeno uno/a dei/delle due vicepresidi deve essere un  professore/una
professoressa di ruolo di prima fascia. 
    Uno/a     dei/delle     vicepresidi,     con     qualifica     di
professore/professoressa di ruolo di prima fascia, rappresenta  il/la
preside in caso di suo/a impedimento o assenza. Il/la preside  ha  la
facolta'  di  delegare  ai/alle  vicepresidi  i  compiti  che  gli/le
competono. 
    9. Il/la preside adotta, in caso di necessita' e di urgenza,  gli
atti di competenza del consiglio di  facolta'  salvo  ratifica  nella
prima seduta immediatamente successiva.