Art. 15. Preside 1. Il/la preside e' eletto/a da tutti/e i/le componenti del rispettivo consiglio di facolta' tra i professori/le professoresse a tempo pieno di prima fascia di ruolo e viene nominato/a dal consiglio dell'Universita'. Esso/essa resta in carica per un triennio accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 2. Esso/essa rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta'. Cura l'attuazione delle delibere del consiglio di facolta', vigila sulle attivita' didattiche e di ricerca, nomina le commissioni di esame di profitto e sottoscrive gli incarichi di docenza a contratto. 3. Il/la preside stipula con il direttore/la direttrice del corso di studio ed i/le responsabili d'area di ricerca, responsabile ciascuno/a del rispettivo ambito di ricerca, gli accordi concernenti gli obiettivi da conseguire. 4. Il/la preside provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, conformemente alle indicazioni del senato accademico e alle decisioni del consiglio dell'Universita' e del consiglio di facolta'. 5. Il/la preside definisce, insieme ai direttori/alle direttrici del corso di studio e ai/alle responsabili d'area di ricerca, la relazione sugli obiettivi raggiunti della facolta' sia nella didattica che nella ricerca. 6. Il/la preside approva le graduatorie delle procedure di selezione degli incarichi di docenza nonche' delle collaborazioni didattiche e di ricerca. 7. Il/la preside, sentiti/e i/le direttori/direttrici dei corsi di studio e i/le responsabili d'area di ricerca formula al consiglio dell'Universita' una proposta in merito all'assunzione di personale docente nei limiti dei ruoli in organico approvati. 8. Il/la preside nomina due vicepresidi, di cui uno/una responsabile del coordinamento della ricerca ed uno/una del coordinamento della didattica. Il/la vicepreside per la didattica viene nominato/a tra i direttori/le direttrici dei corsi di studio. Almeno uno/a dei/delle due vicepresidi deve essere un professore/una professoressa di ruolo di prima fascia. Uno/a dei/delle vicepresidi, con qualifica di professore/professoressa di ruolo di prima fascia, rappresenta il/la preside in caso di suo/a impedimento o assenza. Il/la preside ha la facolta' di delegare ai/alle vicepresidi i compiti che gli/le competono. 9. Il/la preside adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di facolta' salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.