(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
               Direttori/Direttrici di corso di studio 
 
    1. I singoli corsi di studio sono diretti  da  un  professore/una
professoressa di ruolo  di  prima  o  di  seconda  fascia  che  viene
nominato/a dal/dalla preside per una durata di tre anni accademici.