(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
                    Consiglio del corso di studio 
 
    1. Per ogni corso di studio  viene  istituito  un  consiglio  del
corso di studio. 
    2. Il consiglio del corso di studio e' composto da: 
      a) il direttore/la direttrice di corso di studio  che  presiede
lo stesso organo; 
    b) un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda
fascia o un ricercatore/una ricercatrice che  viene  designato/a  dal
consiglio  di  facolta'  per  la  medesima  durata  in   carica   del
direttore/della direttrice di corso; 
    c)  un/una  rappresentante   degli   studenti/delle   studentesse
eletto/a come da regolamento elezioni. 
    3. Il consiglio di facolta' puo' delegare al consiglio del  corso
di studio determinate competenze riguardanti le attivita'  didattiche
di un corso di studio. 
    4.  Alle  sedute  del  consiglio  del  corso  di  studio  possono
partecipare su proposta del direttore/della direttrice del corso, con
diritto di voto consultivo, anche esperti/esperte del settore.