Art. 18. Consiglio del corso di studio 1. Per ogni corso di studio viene istituito un consiglio del corso di studio. 2. Il consiglio del corso di studio e' composto da: a) il direttore/la direttrice di corso di studio che presiede lo stesso organo; b) un professore/una professoressa di ruolo di prima o di seconda fascia o un ricercatore/una ricercatrice che viene designato/a dal consiglio di facolta' per la medesima durata in carica del direttore/della direttrice di corso; c) un/una rappresentante degli studenti/delle studentesse eletto/a come da regolamento elezioni. 3. Il consiglio di facolta' puo' delegare al consiglio del corso di studio determinate competenze riguardanti le attivita' didattiche di un corso di studio. 4. Alle sedute del consiglio del corso di studio possono partecipare su proposta del direttore/della direttrice del corso, con diritto di voto consultivo, anche esperti/esperte del settore.