Art. 15 Il collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' preposto all'attivita' di controllo della gestione finanziaria, amministrativo-contabile e patrimoniale dell'Ateneo. 2. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti esterni all'Ateneo, di cui: a) uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato accademico, su proposta del rettore, tra magistrati amministrativi e contabili o avvocati dello Stato; b) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Nel collegio almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori legali. 4. I componenti del collegio, individuati tra persone di comprovata competenza, sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 5. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.