(Statuto-art. 15)
                               Art. 15 
 
                 Il collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e'  preposto  all'attivita'
di controllo della gestione finanziaria,  amministrativo-contabile  e
patrimoniale dell'Ateneo. 
    2. Il  collegio  e'  composto  da  tre  membri  effettivi  e  due
supplenti, tutti esterni all'Ateneo, di cui: 
      a) uno effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal senato
accademico, su proposta del rettore, tra magistrati amministrativi  e
contabili o avvocati dello Stato; 
      b) uno effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      c) uno effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    3. Nel collegio almeno due componenti devono essere  iscritti  al
registro dei revisori legali. 
    4.  I  componenti  del  collegio,  individuati  tra  persone   di
comprovata competenza, sono nominati con decreto rettorale, durano in
carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 
    5. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  collegio  sono
stabiliti nel regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.