(Convenzione-art. 27)
                             Articolo 27 
 
                          Entrata in Vigore 
 
    1.  I  Governi  degli  Stati  contraenti  si  notificheranno   il
completamento delle procedure interne necessarie  in  ciascuno  Stato
contraente per l'entrata in vigore della presente Convenzione. 
    2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del
quarto mese successivo alla data  di  ricevimento  dell'ultima  delle
notifiche  di  cui  al  paragrafo  1  e  le   sue   disposizioni   si
applicheranno: 
      a)  con  riferimento  alle  ritenute  alla  fonte,  alle  somme
realizzate il, o successivamente  al,  1°  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; 
      b) con riferimento alle  imposte  sul  reddito  ed  alle  altre
imposte (diverse dalle ritenute alla fonte) ad ogni esercizio fiscale
che inizia il, o successivamente  al,  1°  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; 
      c) con riferimento allo scambio di informazioni, possono essere
inoltrate richieste per informazioni relative a qualsiasi data  entro
i  tre  anni  precedenti  all'entrata  in   vigore   della   presente
Convenzione.