Articolo 27 Entrata in Vigore 1. I Governi degli Stati contraenti si notificheranno il completamento delle procedure interne necessarie in ciascuno Stato contraente per l'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle ritenute alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; b) con riferimento alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute alla fonte) ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; c) con riferimento allo scambio di informazioni, possono essere inoltrate richieste per informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente Convenzione.