(Convenzione-art. 28)
 
                             Articolo 28 
 
                      Limitazione dei Benefici 
 
    1. Nonostante le  disposizioni  della  presente  Convenzione,  un
residente di uno Stato contraente non potra' beneficiare di riduzioni
o esenzioni dalle imposte  previste  nella  presente  Convenzione  da
parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale  o  uno
degli scopi principali  della  creazione  o  dell'esistenza  di  tale
residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente e'  stato
quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione,  dei  quali
non avrebbe altrimenti beneficiato. 
    2. Le disposizioni della presente  Convenzione  non  pregiudicano
l'applicazione della normativa interna  per  prevenire  l'evasione  e
l'elusione fiscali relativa alla  limitazione  delle  spese  ed  alle
deduzioni  derivanti  da  transazioni  tra  imprese  di   uno   Stato
contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora  lo
scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali
imprese o delle transazioni svolte tra di esse, e'  stato  quello  di
ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione dei quali non
avrebbe altrimenti beneficiato.