(Convenzione-art. 29)
 
                             Articolo 29 
 
                              Denuncia 
 
    La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia  da
parte  di  uno  Stato  contraente.  Ciascuno  Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione,  per  via  diplomatica,  notificandone  la
cessazione almeno sei mesi prima  della  fine  di  ogni  anno  solare
successivo al periodo di  cinque  anni  dalla  data  dell'entrata  in
vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione  cessera'  di'
applicarsi: 
      a)  con  riferimento  alle  ritenute  alla  fonte,  ai  redditi
realizzati il, o successivamente  al,  1°  gennaio  dell'anno  solare
successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; 
      b) con riferimento alle  imposte  sul  reddito  ed  alle  altre
imposte (diverse dalle ritenute), a  ciascun  esercizio  fiscale  che
inizia  il,  o  successivamente  al.  1°  gennaio  dell'anno   solare
successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. 
    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. 
    Fatta in  duplice  esemplare,  ciascuno  nelle  lingue  italiana,
spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.  In  caso
di discordanza nell'interpretazione  o  nell'applicazione  dei  testi
prevarra' il testo in inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico