Articolo 29 Denuncia La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cessera' di' applicarsi: a) con riferimento alle ritenute alla fonte, ai redditi realizzati il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle imposte sul reddito ed alle altre imposte (diverse dalle ritenute), a ciascun esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al. 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione dei testi prevarra' il testo in inglese. Parte di provvedimento in formato grafico