(Accordo-art. 23)
                              Art. 23. 
    Status giuridico degli agenti nell'ambito del diritto penale 
 
  Gli agenti che, sulla base del presente Accordo, prestano  servizio
sul territorio nazionale dell'altra Parte, in relazione ai reati  che
vengono  perpetrati  nei  loro  confronti  o  che  commettono,   sono
equiparati agli agenti dell'altra Parte.