Art. 24.
Responsabilita'
1. Quando nell'applicazione del presente Accordo gli agenti di una
Parte operano nel territorio dell'altra Parte, la prima Parte e'
responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio,
conformemente al diritto della Parte nel cui territorio operano.
2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al comma
1, provvede a risarcire tali danni alle condizioni applicabili ai
danni causati dai propri agenti.
3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio
dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme
versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Le modalita' applicative per le disposizioni del presente
articolo saranno definite dalle autorita' competenti delle Parti
attraverso appositi protocolli esecutivi.