(Accordo-art. 24)
                              Art. 24. 
                           Responsabilita' 
 
  1. Quando nell'applicazione del presente Accordo gli agenti di  una
Parte operano nel territorio dell'altra  Parte,  la  prima  Parte  e'
responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio,
conformemente al diritto della Parte nel cui territorio operano. 
  2. La Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al comma
1, provvede a risarcire tali danni  alle  condizioni  applicabili  ai
danni causati dai propri agenti. 
  3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio
dell'altra Parte, rimborsa  integralmente  a  quest'ultima  le  somme
versate alle vittime o ai loro aventi diritto. 
  4. Le  modalita'  applicative  per  le  disposizioni  del  presente
articolo saranno definite  dalle  autorita'  competenti  delle  Parti
attraverso appositi protocolli esecutivi.