Art. 25. Protezione, assistenza e rapporti di servizio 1. Le Parti sono obbligate a prestare agli agenti inviati dall'altra Parte nell'esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti. 2. Relativamente al rapporto d'impiego e alla disciplina, gli agenti che sulla base del presente Accordo agiscono nel territorio dell'altra Parte, sono soggetti alle rispettive disposizioni nazionali.