Art. 25.
Protezione, assistenza e rapporti di servizio
1. Le Parti sono obbligate a prestare agli agenti inviati
dall'altra Parte nell'esercizio della loro funzione, la stessa
protezione e assistenza riservata ai propri agenti.
2. Relativamente al rapporto d'impiego e alla disciplina, gli
agenti che sulla base del presente Accordo agiscono nel territorio
dell'altra Parte, sono soggetti alle rispettive disposizioni
nazionali.