(Accordo-art. 25)
                              Art. 25. 
            Protezione, assistenza e rapporti di servizio 
 
  1.  Le  Parti  sono  obbligate  a  prestare  agli  agenti   inviati
dall'altra  Parte  nell'esercizio  della  loro  funzione,  la  stessa
protezione e assistenza riservata ai propri agenti. 
  2. Relativamente al  rapporto  d'impiego  e  alla  disciplina,  gli
agenti che sulla base del presente Accordo  agiscono  nel  territorio
dell'altra  Parte,  sono  soggetti   alle   rispettive   disposizioni
nazionali.