(Accordo-art. 26)
                              Art. 26. 
                         Entrata e soggiorno 
 
  1. Nell'ambito della cooperazione di cui al presente  Accordo,  gli
agenti di una delle Parti sono autorizzati ad entrare nel  territorio
dell'altra Parte portando con se' un tesserino  di  servizio  valido,
munito  di  fotografia.  Essi  sono  autorizzati  a  trattenersi  nel
territorio dell'altra Parte per il tempo necessario  all'assolvimento
delle attivita' da svolgere. 
  2. Nel corso del soggiorno sul  territorio  dell'altra  Parte,  gli
agenti devono essere sempre in grado di provare la loro qualifica.