Art. 26. Entrata e soggiorno 1. Nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo, gli agenti di una delle Parti sono autorizzati ad entrare nel territorio dell'altra Parte portando con se' un tesserino di servizio valido, munito di fotografia. Essi sono autorizzati a trattenersi nel territorio dell'altra Parte per il tempo necessario all'assolvimento delle attivita' da svolgere. 2. Nel corso del soggiorno sul territorio dell'altra Parte, gli agenti devono essere sempre in grado di provare la loro qualifica.