Art. 26.
Entrata e soggiorno
1. Nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo, gli
agenti di una delle Parti sono autorizzati ad entrare nel territorio
dell'altra Parte portando con se' un tesserino di servizio valido,
munito di fotografia. Essi sono autorizzati a trattenersi nel
territorio dell'altra Parte per il tempo necessario all'assolvimento
delle attivita' da svolgere.
2. Nel corso del soggiorno sul territorio dell'altra Parte, gli
agenti devono essere sempre in grado di provare la loro qualifica.