Art. 27. Uniformi e armi di servizio 1. Gli agenti di una Parte che nel quadro della cooperazione prevista dal presente Accordo si trovano sul territorio nazionale dell'altra Parte, possono indossare l'uniforme, nonche' possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e gli strumenti in dotazione ammessi nel proprio Stato, tranne che l'autorita' competente dell'altra Parte, in singoli casi, non autorizzi o autorizzi a determinate condizioni. 2. L'uso delle armi e' consentito solo in caso di legittima difesa propria o altrui ed e' soggetto al diritto dello Stato di accoglienza. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. le autorita' competenti delle Parti avranno cura di definire le modalita' applicative della cooperazione prevista nei due commi precedenti. attraverso la stesura di un protocollo esecutivo.