Art. 27.
Uniformi e armi di servizio
1. Gli agenti di una Parte che nel quadro della cooperazione
prevista dal presente Accordo si trovano sul territorio nazionale
dell'altra Parte, possono indossare l'uniforme, nonche' possono
portare le armi di ordinanza, le munizioni e gli strumenti in
dotazione ammessi nel proprio Stato, tranne che l'autorita'
competente dell'altra Parte, in singoli casi, non autorizzi o
autorizzi a determinate condizioni.
2. L'uso delle armi e' consentito solo in caso di legittima difesa
propria o altrui ed e' soggetto al diritto dello Stato di
accoglienza.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. le autorita'
competenti delle Parti avranno cura di definire le modalita'
applicative della cooperazione prevista nei due commi precedenti.
attraverso la stesura di un protocollo esecutivo.