Art. 28. Impiego di veicoli Se nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo gli agenti di una delle Parti utilizzano veicoli sul territorio dell'altra Parte, essi sono soggetti alle medesime norme relative alla circolazione previste per gli agenti della Parte sul cui territorio tali mezzi sono impiegati. compreso l'uso di dispositivi sonori e luminosi, nonche' l'esenzione dal pagamento di eventuali spese di pedaggio.