Art. 28.
Impiego di veicoli
Se nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo gli
agenti di una delle Parti utilizzano veicoli sul territorio
dell'altra Parte, essi sono soggetti alle medesime norme relative
alla circolazione previste per gli agenti della Parte sul cui
territorio tali mezzi sono impiegati. compreso l'uso di dispositivi
sonori e luminosi, nonche' l'esenzione dal pagamento di eventuali
spese di pedaggio.