(Accordo-art. 28)
                              Art. 28. 
                         Impiego di veicoli 
 
  Se nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo gli
agenti  di  una  delle  Parti  utilizzano  veicoli   sul   territorio
dell'altra Parte, essi sono soggetti  alle  medesime  norme  relative
alla circolazione  previste  per  gli  agenti  della  Parte  sul  cui
territorio tali mezzi sono impiegati. compreso l'uso  di  dispositivi
sonori e luminosi, nonche' l'esenzione  dal  pagamento  di  eventuali
spese di pedaggio.