(Accordo-art. 33)
 
                             Articolo 33 
 
       Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado 
 
  1. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le  azioni  di
cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere  a),  c),  f)  e  g),  sono
proposte dinanzi: 
 
  a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente  in
cui la violazione o la minaccia di violazione si e' verificata o puo'
verificarsi, o alla divisione  regionale  cui  partecipa  tale  Stato
membro contraente; o 
 
  b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente  in
cui il convenuto o, in caso  di  pluralita'  di  convenuti,  uno  dei
convenuti ha la sua residenza  o  la  sede  principale  di  attivita'
ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di  attivita',
la sua sede di attivita', o alla divisione  regionale  cui  partecipa
tale Stato membro contraente.  Un'azione  contro  una  pluralita'  di
convenuti puo' essere proposta solo qualora i convenuti  abbiano  una
relazione commerciale o  se  l'azione  riguarda  la  stessa  asserita
violazione. 
 
  Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo  1,  lettera  h),  sono
proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla
lettera b) del primo comma. 
 
  Le azioni contro  convenuti  aventi  la  loro  residenza,  la  sede
principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza  o  sede
principale di attivita', la loro sede di attivita' al  di  fuori  del
territorio degli Stati membri contraenti sono proposte  dinanzi  alla
divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del  primo
comma o dinanzi alla divisione centrale. 
 
  Se lo Stato membro  contraente  interessato  non  ospita  divisioni
locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte
dinanzi alla divisione centrale. 
 
  2. Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo  1,  lettere  a),
c), f), g) o h), e' pendente dinanzi a una divisione del tribunale di
primo grado, le stesse parti non possono proporre  un'azione  di  cui
all'articolo 32, paragrafo 1,  lettere  a),  c),  f),  g)  o  h)  con
riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione. 
 
  Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1,  lettera  a),  e'
pendente dinanzi a una divisione regionale  e  la  violazione  si  e'
verificata nei territori  di  tre  o  piu'  divisioni  regionali,  la
divisione  regionale  interessata,  su   richiesta   del   convenuto,
deferisce la causa alla divisione centrale. 
 
  Nel caso in cui un'azione tra le stesse  parti  con  riguardo  allo
stesso  brevetto  sia  stata  proposta  dinanzi  a   piu'   divisioni
differenti, e' competente per l'intera causa la divisione  adita  per
prima e qualsiasi divisione successivamente adita  dichiara  l'azione
inammissibile conformemente al regolamento di procedura. 
 
  3. Una domanda riconvenzionale di revoca di  cui  all'articolo  32,
paragrafo 1, lettera e), puo' essere proposta in caso di  azione  per
violazione di cui  all'articolo  32,  paragrafo  1,  lettera  a).  La
divisione locale o  regionale  interessata,  previa  audizione  delle
parti, ha la facolta' di: 
 
  a) procedere sia con l'azione per violazione  sia  con  la  domanda
riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente  del  tribunale
di primo grado  di  assegnare  dal  pool  di  giudici,  conformemente
all'articolo 18, paragrafo 3, un giudice qualificato sotto il profilo
tecnico con qualifiche  ed  esperienza  nel  settore  tecnologico  in
questione; 
 
  b) deferire la domanda riconvenzionale  di  revoca  alla  divisione
centrale e di sospendere o procedere con l'azione per violazione; o 
 
  c) con l'accordo delle parti,  deferire  la  causa  alla  divisione
centrale per decisione. 
 
  4. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e  d),
sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a
una divisione locale o regionale e' stata  proposta,  tra  le  stesse
parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione  per  violazione
di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tali azioni  possono
essere  proposte  solo  dinanzi  alla  stessa  divisione   locale   o
regionale. 
 
  5. Se un'azione di revoca di  cui  all'articolo  32,  paragrafo  1,
lettera d), e' pendente dinanzi alla divisione  centrale,  le  stesse
parti possono proporre un'azione per violazione di  cui  all'articolo
32, paragrafo 1, lettera  a),  con  riguardo  allo  stesso  brevetto,
dinanzi a  qualsiasi  divisione  conformemente  al  paragrafo  1  del
presente articolo o dinanzi alla  divisione  centrale.  La  divisione
locale  o  regionale  interessata  ha  la   facolta'   di   procedere
conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. 
 
  6. Un'azione di accertamento di non violazione di cui  all'articolo
32, paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale
e' sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all'articolo
32, paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di
una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di  non
violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi  ad
una divisione locale o regionale entro tre mesi  dalla  data  in  cui
l'azione e' stata avviata dinanzi alla divisione centrale. 
 
  7.  Le  parti  possono  convenire  di  proporre   azioni   di   cui
all'articolo 32, paragrafo 1, lettere  da  a)  ad  h),  dinanzi  alla
divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale. 
 
  8. Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e),
possono essere proposte senza che  il  richiedente  debba  presentare
opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. 
 
  9. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i),  sono
proposte dinanzi alla divisione centrale. 
 
  10. Le parti informano il tribunale di  eventuali  procedimenti  di
revoca,  limitazione  o  opposizione  pendenti  dinanzi   all'Ufficio
europeo dei brevetti e di eventuali  richieste  di  esame  accelerato
dinanzi  all'Ufficio  europeo  dei  brevetti.   Il   tribunale   puo'
sospendere il procedimento se e' prevedibile una rapida decisione  da
parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.