(Allegato-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
                    Deflusso minimo vitale (DMV) 
 
    1. Per «deflusso minimo vitale» (DMV) si intende il deflusso  che
deve essere mantenuto negli alvei dei corsi  d'acqua  interessati  da
riduzione della portata naturale a seguito  di  prelievi  idrici.  Il
rilascio del deflusso minimo vitale prescritto nella concessione deve
essere garantito dal gestore con appositi dispositivi presso le opere
di derivazione. Il DMV deve essere di quantita' tale da garantire  la
funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico e le sue peculiarita'
ambientali, salvaguardando: 
    le caratteristiche fisiche del  corpo  idrico,  vale  a  dire  le
tendenze evolutive naturali morfologiche e idrologiche; 
    le caratteristiche chimico-fisiche, cioe' lo  stato  di  qualita'
delle acque; 
    le biocenosi tipiche presenti nelle condizioni naturali.