Art. 37. Deflusso minimo vitale (DMV) 1. Per «deflusso minimo vitale» (DMV) si intende il deflusso che deve essere mantenuto negli alvei dei corsi d'acqua interessati da riduzione della portata naturale a seguito di prelievi idrici. Il rilascio del deflusso minimo vitale prescritto nella concessione deve essere garantito dal gestore con appositi dispositivi presso le opere di derivazione. Il DMV deve essere di quantita' tale da garantire la funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico e le sue peculiarita' ambientali, salvaguardando: le caratteristiche fisiche del corpo idrico, vale a dire le tendenze evolutive naturali morfologiche e idrologiche; le caratteristiche chimico-fisiche, cioe' lo stato di qualita' delle acque; le biocenosi tipiche presenti nelle condizioni naturali.