Art. 37.
Deflusso minimo vitale (DMV)
1. Per «deflusso minimo vitale» (DMV) si intende il deflusso che
deve essere mantenuto negli alvei dei corsi d'acqua interessati da
riduzione della portata naturale a seguito di prelievi idrici. Il
rilascio del deflusso minimo vitale prescritto nella concessione deve
essere garantito dal gestore con appositi dispositivi presso le opere
di derivazione. Il DMV deve essere di quantita' tale da garantire la
funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico e le sue peculiarita'
ambientali, salvaguardando:
le caratteristiche fisiche del corpo idrico, vale a dire le
tendenze evolutive naturali morfologiche e idrologiche;
le caratteristiche chimico-fisiche, cioe' lo stato di qualita'
delle acque;
le biocenosi tipiche presenti nelle condizioni naturali.