Art. 38.
Determinazione del DMV per nuove derivazioni
1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono soggette al
rilascio del DMV nella misura minima di 2 l/s/km² di bacino imbrifero
attinente la derivazione. Tale quantita' minima deve essere aumentata
laddove cio' si renda necessario per garantire gli equilibri degli
ecosistemi interessati e per conservare le biocenosi tipiche e la
funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico, assicurando in tal
modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.
2. La determinazione del DMV per nuove derivazioni, ferma
restando la quantita' minima di 2 l/s/km², avviene nell'ambito delle
procedure previste dalla legge provinciale, che regolamenta la
valutazione di impatto ambientale per piani e progetti.
3. L'elaborazione di uno studio limnologico, a supporto tecnico
per la determinazione del DMV, e' prescritta nel caso di captazioni
di entita' a partire da 100 l/s medi. Essa e' a carico del
richiedente la concessione. Puo' essere inoltre prescritta per
derivazioni di portata inferiore afferenti a corsi d'acqua di elevata
valenza naturalistica o con situazioni ecologiche particolarmente
sensibili.
4. Le derivazioni da sorgenti a scopo idropotabile, per acqua
minerale e termale possono essere esentate dal rilascio del DMV.
5. Il DMV, in tratti di corsi d'acqua oggetto di derivazioni a
scopo idroelettrico, deve, in linea generale, comprendere:
una quota fissa riferita alla superficie del bacino imbrifero
attinente alla derivazione (l/s/km²). Tale quota fissa, espressa in
tributo unitario per km² di bacino imbrifero attinente alla
derivazione, aumenta progressivamente al diminuire della dimensione
del bacino;
una variabile idrologica, vale a dire una quota variabile in
percentuale del deflusso naturale, affinche' l'andamento del DMV
garantisca dinamiche simili a quelle del deflusso naturale. La quota
variabile del DMV deve essere rilasciata, in aggiunta alla quota
fissa, durante tutto l'anno, in base alle caratteristiche
limnologiche del corso d'acqua. In situazioni particolari, per
esempio laddove siano presenti difficolta' di carattere tecnico, tale
quota variabile puo' venire commutata in quota fissa, la cui entita'
e' scaglionata nel corso dell'anno, in modo tale da riprodurre, con
buona approssimazione, la dinamica naturale del corso d'acqua.
I valori di riferimento di DMV per derivazioni a scopo
idroelettrico riportati in tabella 19 sono valori minimi, da
prevedere in situazioni ambientali favorevoli. Per estensioni di
bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella 19,
il valore, sia per la quota fissa che per la quota variabile, viene
calcolato tramite interpolazione lineare.
Parte di provvedimento in formato grafico
6. In deroga alle quantita' di DMV di cui alla tabella 19, per
l'approvvigionamento idroelettrico delle strutture di cui all'art.
16, comma 2, lettera b, possono essere definite anche quantita'
minori, se cio' e' compatibile con le esigenze di tutela
dell'ambiente. Per impianti che utilizzano il potenziale
idroelettrico di acquedotti di cui all'art. 14 comma 8, di reti
d'irrigazione di cui all'art. 15 comma 9 e di impianti per
l'innevamento programmato di cui all'art. 18 comma 6, vale, se
ecologicamente sostenibile, il deflusso minimo vitale della
derivazione principale, in caso contrario esso va aumentato in modo
idoneo.
7. Le derivazioni a scopo irriguo sono soggette al rilascio del
DMV nella misura di 2 l/s/km² di bacino imbrifero attinente alla
derivazione, salvo manifeste necessita' di un aumento di tale
quantita' ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita'
previsti per il corpo idrico oggetto di prelievo.
8. Per gli altri tipi di utilizzo con derivazioni da corsi
d'acqua, le quantita' di DMV vengono definite orientandosi ai valori
minimi di riferimento riportati in tabella 20. Per estensioni di
bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella, il
valore viene calcolato tramite interpolazione lineare. Nel caso di
corsi d'acqua di notevole valore ecologico puo' essere aggiunta, alla
quota fissa, una quantita' variabile, pari al massimo al 30% del
deflusso naturale.
Parte di provvedimento in formato grafico
9. In caso di impianti di derivazione con piu' punti di prelievo,
puo' essere disposto il riparto del DMV complessivo su una sola opera
di presa oppure su una parte di esse, se cio' e' vantaggioso dal
punto di vista ambientale. La quantita' di acqua residua si calcola
sommando le medie ponderate dei valori della tabella 19 per ogni
singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.