Art. 38. Determinazione del DMV per nuove derivazioni 1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio del DMV nella misura minima di 2 l/s/km² di bacino imbrifero attinente la derivazione. Tale quantita' minima deve essere aumentata laddove cio' si renda necessario per garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e per conservare le biocenosi tipiche e la funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico, assicurando in tal modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'. 2. La determinazione del DMV per nuove derivazioni, ferma restando la quantita' minima di 2 l/s/km², avviene nell'ambito delle procedure previste dalla legge provinciale, che regolamenta la valutazione di impatto ambientale per piani e progetti. 3. L'elaborazione di uno studio limnologico, a supporto tecnico per la determinazione del DMV, e' prescritta nel caso di captazioni di entita' a partire da 100 l/s medi. Essa e' a carico del richiedente la concessione. Puo' essere inoltre prescritta per derivazioni di portata inferiore afferenti a corsi d'acqua di elevata valenza naturalistica o con situazioni ecologiche particolarmente sensibili. 4. Le derivazioni da sorgenti a scopo idropotabile, per acqua minerale e termale possono essere esentate dal rilascio del DMV. 5. Il DMV, in tratti di corsi d'acqua oggetto di derivazioni a scopo idroelettrico, deve, in linea generale, comprendere: una quota fissa riferita alla superficie del bacino imbrifero attinente alla derivazione (l/s/km²). Tale quota fissa, espressa in tributo unitario per km² di bacino imbrifero attinente alla derivazione, aumenta progressivamente al diminuire della dimensione del bacino; una variabile idrologica, vale a dire una quota variabile in percentuale del deflusso naturale, affinche' l'andamento del DMV garantisca dinamiche simili a quelle del deflusso naturale. La quota variabile del DMV deve essere rilasciata, in aggiunta alla quota fissa, durante tutto l'anno, in base alle caratteristiche limnologiche del corso d'acqua. In situazioni particolari, per esempio laddove siano presenti difficolta' di carattere tecnico, tale quota variabile puo' venire commutata in quota fissa, la cui entita' e' scaglionata nel corso dell'anno, in modo tale da riprodurre, con buona approssimazione, la dinamica naturale del corso d'acqua. I valori di riferimento di DMV per derivazioni a scopo idroelettrico riportati in tabella 19 sono valori minimi, da prevedere in situazioni ambientali favorevoli. Per estensioni di bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella 19, il valore, sia per la quota fissa che per la quota variabile, viene calcolato tramite interpolazione lineare. Parte di provvedimento in formato grafico 6. In deroga alle quantita' di DMV di cui alla tabella 19, per l'approvvigionamento idroelettrico delle strutture di cui all'art. 16, comma 2, lettera b, possono essere definite anche quantita' minori, se cio' e' compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente. Per impianti che utilizzano il potenziale idroelettrico di acquedotti di cui all'art. 14 comma 8, di reti d'irrigazione di cui all'art. 15 comma 9 e di impianti per l'innevamento programmato di cui all'art. 18 comma 6, vale, se ecologicamente sostenibile, il deflusso minimo vitale della derivazione principale, in caso contrario esso va aumentato in modo idoneo. 7. Le derivazioni a scopo irriguo sono soggette al rilascio del DMV nella misura di 2 l/s/km² di bacino imbrifero attinente alla derivazione, salvo manifeste necessita' di un aumento di tale quantita' ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualita' previsti per il corpo idrico oggetto di prelievo. 8. Per gli altri tipi di utilizzo con derivazioni da corsi d'acqua, le quantita' di DMV vengono definite orientandosi ai valori minimi di riferimento riportati in tabella 20. Per estensioni di bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella, il valore viene calcolato tramite interpolazione lineare. Nel caso di corsi d'acqua di notevole valore ecologico puo' essere aggiunta, alla quota fissa, una quantita' variabile, pari al massimo al 30% del deflusso naturale. Parte di provvedimento in formato grafico 9. In caso di impianti di derivazione con piu' punti di prelievo, puo' essere disposto il riparto del DMV complessivo su una sola opera di presa oppure su una parte di esse, se cio' e' vantaggioso dal punto di vista ambientale. La quantita' di acqua residua si calcola sommando le medie ponderate dei valori della tabella 19 per ogni singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.