(Allegato-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
            Determinazione del DMV per nuove derivazioni 
 
    1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali sono  soggette  al
rilascio del DMV nella misura minima di 2 l/s/km² di bacino imbrifero
attinente la derivazione. Tale quantita' minima deve essere aumentata
laddove cio' si renda necessario per garantire  gli  equilibri  degli
ecosistemi interessati e per conservare le  biocenosi  tipiche  e  la
funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico, assicurando  in  tal
modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'. 
    2.  La  determinazione  del  DMV  per  nuove  derivazioni,  ferma
restando la quantita' minima di 2 l/s/km², avviene nell'ambito  delle
procedure  previste  dalla  legge  provinciale,  che  regolamenta  la
valutazione di impatto ambientale per piani e progetti. 
    3. L'elaborazione di uno studio limnologico, a  supporto  tecnico
per la determinazione del DMV, e' prescritta nel caso  di  captazioni
di entita'  a  partire  da  100  l/s  medi.  Essa  e'  a  carico  del
richiedente  la  concessione.  Puo'  essere  inoltre  prescritta  per
derivazioni di portata inferiore afferenti a corsi d'acqua di elevata
valenza naturalistica o  con  situazioni  ecologiche  particolarmente
sensibili. 
    4. Le derivazioni da sorgenti a  scopo  idropotabile,  per  acqua
minerale e termale possono essere esentate dal rilascio del DMV. 
    5. Il DMV, in tratti di corsi d'acqua oggetto  di  derivazioni  a
scopo idroelettrico, deve, in linea generale, comprendere: 
    una quota fissa riferita alla  superficie  del  bacino  imbrifero
attinente alla derivazione (l/s/km²). Tale quota fissa,  espressa  in
tributo  unitario  per  km²  di  bacino  imbrifero   attinente   alla
derivazione, aumenta progressivamente al diminuire  della  dimensione
del bacino; 
    una variabile idrologica, vale a  dire  una  quota  variabile  in
percentuale del deflusso  naturale,  affinche'  l'andamento  del  DMV
garantisca dinamiche simili a quelle del deflusso naturale. La  quota
variabile del DMV deve essere  rilasciata,  in  aggiunta  alla  quota
fissa,  durante  tutto   l'anno,   in   base   alle   caratteristiche
limnologiche  del  corso  d'acqua.  In  situazioni  particolari,  per
esempio laddove siano presenti difficolta' di carattere tecnico, tale
quota variabile puo' venire commutata in quota fissa, la cui  entita'
e' scaglionata nel corso dell'anno, in modo tale da  riprodurre,  con
buona approssimazione, la dinamica naturale del corso d'acqua. 
    I  valori  di  riferimento  di  DMV  per  derivazioni   a   scopo
idroelettrico  riportati  in  tabella  19  sono  valori  minimi,   da
prevedere in situazioni  ambientali  favorevoli.  Per  estensioni  di
bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella 19,
il valore, sia per la quota fissa che per la quota  variabile,  viene
calcolato tramite interpolazione lineare. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    6. In deroga alle quantita' di DMV di cui alla  tabella  19,  per
l'approvvigionamento idroelettrico delle strutture  di  cui  all'art.
16, comma 2, lettera  b,  possono  essere  definite  anche  quantita'
minori,  se  cio'  e'  compatibile  con   le   esigenze   di   tutela
dell'ambiente.   Per   impianti   che   utilizzano   il    potenziale
idroelettrico di acquedotti di cui  all'art.  14  comma  8,  di  reti
d'irrigazione  di  cui  all'art.  15  comma  9  e  di  impianti   per
l'innevamento programmato di  cui  all'art.  18  comma  6,  vale,  se
ecologicamente  sostenibile,  il   deflusso   minimo   vitale   della
derivazione principale, in caso contrario esso va aumentato  in  modo
idoneo. 
    7. Le derivazioni a scopo irriguo sono soggette al  rilascio  del
DMV nella misura di 2 l/s/km²  di  bacino  imbrifero  attinente  alla
derivazione,  salvo  manifeste  necessita'  di  un  aumento  di  tale
quantita' ai fini del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'
previsti per il corpo idrico oggetto di prelievo. 
    8. Per gli altri  tipi  di  utilizzo  con  derivazioni  da  corsi
d'acqua, le quantita' di DMV vengono definite orientandosi ai  valori
minimi di riferimento riportati in  tabella  20.  Per  estensioni  di
bacino imbrifero intermedie rispetto a quelle indicate in tabella, il
valore viene calcolato tramite interpolazione lineare.  Nel  caso  di
corsi d'acqua di notevole valore ecologico puo' essere aggiunta, alla
quota fissa, una quantita' variabile, pari  al  massimo  al  30%  del
deflusso naturale. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    9. In caso di impianti di derivazione con piu' punti di prelievo,
puo' essere disposto il riparto del DMV complessivo su una sola opera
di presa oppure su una parte di esse,  se  cio'  e'  vantaggioso  dal
punto di vista ambientale. La quantita' di acqua residua  si  calcola
sommando le medie ponderate dei valori  della  tabella  19  per  ogni
singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.