Art. 39. Determinazione del DMV per derivazioni gia' esistenti 1. Le derivazioni da corpi idrici superficiali gia' in essere sono soggette al rilascio del DMV nella misura minima di 2 l/s/kmĀ² di bacino imbrifero attinente la derivazione. Tale quantita' minima deve essere aumentata laddove cio' si renda necessario per garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e per conservare le biocenosi tipiche e la funzionalita' ecologica dell'ambiente acquatico, assicurando in tal modo il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'. 2. Possono essere esentate dal rilascio del DMV le derivazioni da sorgenti a scopo idropotabile, per acqua minerale e termale. 3. Al rinnovo di concessioni esistenti per uso idroelettrico con una potenza nominale fino a 3.000 kW le quantita' di DMV vengono adeguate ai valori riportati in tabella 19 dell'art. 38. Il rinnovo avviene applicando le procedure e prescrizioni in conformita' a quanto stabilito dalla legge provinciale n. 2/2015 e dalle relative linee guida. 4. Per il rinnovo e la messa in gara di concessioni per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, l'amministrazione provinciale, sentito il concessionario uscente, esegue preventivamente opportuni studi al fine di definire il valore di DMV necessario per il raggiungimento o mantenimento dell'obiettivo di qualita'. Il valore di DMV potra' essere anche inferiore a quello indicato in tabella 19, ma potra' essere confermato come definitivo solo se il monitoraggio eseguito nei primi 2 anni dal rinnovo della concessione conferma il raggiungimento o mantenimento del buono stato ambientale. Inoltre deve essere raggiunta anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica, che viene definita con il piano di tutela delle acque. In caso contrario il DMV va aumentato o prescritte altre misure che rendano possibile il raggiungimento degli obiettivi di qualita'. 5. Nel caso di concessioni esistenti per uso idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, per le quali nel disciplinare e' stato definito un deflusso minimo vitale superiore ai valori di cui alla tabella 19 ed anche superiore alla quantita' proposta dal richiedente nel corso del procedimento di approvazione, il concessionario puo' eseguire, in accordo con gli Uffici provinciali competenti, uno studio per definire se con una riduzione del DMV puo' comunque essere mantenuto almeno l'obiettivo di stato di qualita' previsto ed al contempo anche una buona condizione qualitativa e quantitativa della popolazione ittica. Qualora i risultati delle indagini sono approvati dal Comitato VIA e confermati da un monitoraggio di almeno due anni, puo' essere adeguato il DMV nel disciplinare. 6. In caso di impianti di derivazione con piu' punti di prelievo, puo' essere disposto il riparto del DMV complessivo su una sola opera di presa oppure su una parte di esse se cio' e' vantaggioso dal punto di vista ambientale. La quantita' di acqua residua si calcola sommando le medie ponderate dei valori della tabella 19 per ogni singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.