(Allegato-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
        Determinazione del DMV per derivazioni gia' esistenti 
 
    1. Le derivazioni da corpi idrici  superficiali  gia'  in  essere
sono soggette al rilascio del DMV nella misura minima di 2 l/s/kmĀ² di
bacino imbrifero attinente la derivazione. Tale quantita' minima deve
essere aumentata laddove cio' si renda necessario per  garantire  gli
equilibri degli ecosistemi interessati e per conservare le  biocenosi
tipiche  e  la  funzionalita'  ecologica   dell'ambiente   acquatico,
assicurando in tal modo il raggiungimento  o  il  mantenimento  degli
obiettivi di qualita'. 
    2. Possono essere esentate dal rilascio del DMV le derivazioni da
sorgenti a scopo idropotabile, per acqua minerale e termale. 
    3. Al rinnovo di concessioni esistenti per uso idroelettrico  con
una potenza nominale fino a 3.000 kW  le  quantita'  di  DMV  vengono
adeguate ai valori riportati in tabella 19 dell'art. 38.  Il  rinnovo
avviene applicando le  procedure  e  prescrizioni  in  conformita'  a
quanto stabilito dalla legge provinciale n. 2/2015 e  dalle  relative
linee guida. 
    4. Per il rinnovo e la messa  in  gara  di  concessioni  per  uso
idroelettrico per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW,
l'amministrazione provinciale,  sentito  il  concessionario  uscente,
esegue preventivamente opportuni studi al fine di definire il  valore
di DMV necessario per il raggiungimento o mantenimento dell'obiettivo
di qualita'. Il valore di DMV potra' essere anche inferiore a  quello
indicato in tabella 19, ma potra' essere confermato  come  definitivo
solo se il monitoraggio eseguito nei primi 2 anni dal  rinnovo  della
concessione conferma il raggiungimento o mantenimento del buono stato
ambientale. Inoltre deve essere raggiunta anche una buona  condizione
qualitativa  e  quantitativa  della  popolazione  ittica,  che  viene
definita con il piano di tutela delle acque. In caso contrario il DMV
va aumentato o prescritte  altre  misure  che  rendano  possibile  il
raggiungimento degli obiettivi di qualita'. 
    5. Nel caso di concessioni esistenti per  uso  idroelettrico  per
impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW, per le quali  nel
disciplinare e' stato definito un deflusso minimo vitale superiore ai
valori di cui alla tabella  19  ed  anche  superiore  alla  quantita'
proposta dal richiedente nel corso del procedimento di  approvazione,
il  concessionario  puo'  eseguire,  in  accordo   con   gli   Uffici
provinciali competenti, uno studio per definire se con una  riduzione
del DMV puo' comunque essere mantenuto almeno l'obiettivo di stato di
qualita'  previsto  ed  al  contempo  anche  una   buona   condizione
qualitativa  e  quantitativa  della  popolazione  ittica.  Qualora  i
risultati delle indagini sono approvati dal Comitato VIA e confermati
da un monitoraggio di almeno due anni, puo' essere  adeguato  il  DMV
nel disciplinare. 
    6. In caso di impianti di derivazione con piu' punti di prelievo,
puo' essere disposto il riparto del DMV complessivo su una sola opera
di presa oppure su una parte di esse se cio' e' vantaggioso dal punto
di vista  ambientale.  La  quantita'  di  acqua  residua  si  calcola
sommando le medie ponderate dei valori  della  tabella  19  per  ogni
singolo bacino imbrifero di ogni punti di prelievo.