Art. 40.
Regolamentazione del DMV in situazioni particolari
1. Il presidente della Provincia puo' disporre - in via
temporanea - la determinazione di valori di DMV superiori a quelli
previsti negli atti di concessione, qualora cio' si renda necessario
per migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di
degrado idraulico, nonche' per altre motivate esigenze di carattere
ambientale o di approvvigionamento idrico a fini irrigui. In tali
casi non e' dovuto alcun indennizzo al concessionario.
2. Con delibera della Giunta provinciale sono individuate le aree
caratterizzate da siccita' o da ricorrenti situazioni di crisi di
approvvigionamento idrico. All'interno di tali aree, puo' essere
prevista per gli utilizzi agricoli una deroga al rilascio della
quantita' minima di deflusso vitale di 2 l/s/km², autorizzando
quantita' inferiori. Per tali ambiti territoriali, deve essere
tuttavia elaborato entro i termini che verranno stabiliti con
delibera della Giunta provinciale, dalle Autorita' provinciali
competenti in collaborazione con i concessionari interessati, uno
specifico piano finalizzato a garantire un utilizzo idrico
sostenibile e il raggiungimento dello stato di buona qualita'. I
piani devono essere elaborati e messo in atto, considerando strategie
per il risparmio idrico, utilizzi di fonti alternative di
approvvigionamento e l'impiego di bacini di accumulo, nonche' con la
prescrizione di un deflusso minimo vitale. I piani sono approvati da
parte della Giunta provinciale. Fino all'approvazione di tali piani,
per le derivazioni idriche a scopo agricolo esercitate in base al
riconoscimento di utilizzo, la definizione della quantita' massima di
acqua derivabile sostituisce il DMV. Nel caso in cui non sia definita
la quantita' massima derivabile, essa viene definita pari al doppio
della quantita' media concessionata. Con la definizione delle zone,
le derivazioni idriche a scopo agricolo esercitate in base al
riconoscimento di utilizzo situate al di fuori di queste zone, entro
un anno devono rispettare i valori di DMV ai sensi dell'art. 38.
3. Ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale n. 7/2005, per
affrontare le situazioni di emergenza idrica in periodi estremamente
siccitosi, dichiarate tali dal Presidente della Provincia, puo'
essere disposta, tra le misure necessarie a garantire
l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e
l'uso irriguo, anche la riduzione temporanea delle portate residue,
fino alla revoca dello stato d'emergenza, escludendo comunque il
prosciugamento del corpo idrico interessato.
4. In caso di opere di presa situate su corsi d'acqua a scavalco
tra le province o provincia e regione, che abbiano riflessi
significativi sul regime e sulla qualita' dei corpi idrici, il DMV e'
individuato di concerto fra le province o fra la provincia e la
regione confinanti.
5. Per le opere di presa e/o di ritenuta attraversate dal confine
di provincia e/o di regione, deve essere applicato il rilascio del
DMV in alveo pari a quello applicabile nel territorio della provincia
o regione posta a valle.