Art. 40. Regolamentazione del DMV in situazioni particolari 1. Il presidente della Provincia puo' disporre - in via temporanea - la determinazione di valori di DMV superiori a quelli previsti negli atti di concessione, qualora cio' si renda necessario per migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di degrado idraulico, nonche' per altre motivate esigenze di carattere ambientale o di approvvigionamento idrico a fini irrigui. In tali casi non e' dovuto alcun indennizzo al concessionario. 2. Con delibera della Giunta provinciale sono individuate le aree caratterizzate da siccita' o da ricorrenti situazioni di crisi di approvvigionamento idrico. All'interno di tali aree, puo' essere prevista per gli utilizzi agricoli una deroga al rilascio della quantita' minima di deflusso vitale di 2 l/s/kmĀ², autorizzando quantita' inferiori. Per tali ambiti territoriali, deve essere tuttavia elaborato entro i termini che verranno stabiliti con delibera della Giunta provinciale, dalle Autorita' provinciali competenti in collaborazione con i concessionari interessati, uno specifico piano finalizzato a garantire un utilizzo idrico sostenibile e il raggiungimento dello stato di buona qualita'. I piani devono essere elaborati e messo in atto, considerando strategie per il risparmio idrico, utilizzi di fonti alternative di approvvigionamento e l'impiego di bacini di accumulo, nonche' con la prescrizione di un deflusso minimo vitale. I piani sono approvati da parte della Giunta provinciale. Fino all'approvazione di tali piani, per le derivazioni idriche a scopo agricolo esercitate in base al riconoscimento di utilizzo, la definizione della quantita' massima di acqua derivabile sostituisce il DMV. Nel caso in cui non sia definita la quantita' massima derivabile, essa viene definita pari al doppio della quantita' media concessionata. Con la definizione delle zone, le derivazioni idriche a scopo agricolo esercitate in base al riconoscimento di utilizzo situate al di fuori di queste zone, entro un anno devono rispettare i valori di DMV ai sensi dell'art. 38. 3. Ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale n. 7/2005, per affrontare le situazioni di emergenza idrica in periodi estremamente siccitosi, dichiarate tali dal Presidente della Provincia, puo' essere disposta, tra le misure necessarie a garantire l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e l'uso irriguo, anche la riduzione temporanea delle portate residue, fino alla revoca dello stato d'emergenza, escludendo comunque il prosciugamento del corpo idrico interessato. 4. In caso di opere di presa situate su corsi d'acqua a scavalco tra le province o provincia e regione, che abbiano riflessi significativi sul regime e sulla qualita' dei corpi idrici, il DMV e' individuato di concerto fra le province o fra la provincia e la regione confinanti. 5. Per le opere di presa e/o di ritenuta attraversate dal confine di provincia e/o di regione, deve essere applicato il rilascio del DMV in alveo pari a quello applicabile nel territorio della provincia o regione posta a valle.