Art. 41.
Gestione delle aree fluviali e dei bacini idrografici montani
1. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'elaborazione di
Piani di gestione di bacini idrografici montani e Piani di gestione
di area fluviale, che considerino gli aspetti di sicurezza idraulica
e della gestione delle risorse idriche, conciliandoli con gli ambiti
di pianificazione territoriale, della tutela ambientale e della
fruizione degli ambiente acquatici da parte della collettivita'.
2. Al fine di garantire la sostenibilita' ambientale della
gestione dei fossati di fondovalle e di raccordarla ai sopraccitati
Piani di gestione di area fluviale e al Piano di bonifica
provinciale, i Consorzi di bonifica integrale provvedono a redigere
un piano di esercizio delle fosse di bonifica ricadenti nei propri
comprensori consortili entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Tale piano deve
essere redatto con la partecipazione di un esperto limnologo e viene
approvato dalla Giunta provinciale previo parere rilasciato da una
conferenza dei servizi provinciali competenti in materia di opere
idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle
acque e pesca.