(Allegato-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
    Gestione delle aree fluviali e dei bacini idrografici montani 
 
    1. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'elaborazione  di
Piani di gestione di bacini idrografici montani e Piani  di  gestione
di area fluviale, che considerino gli aspetti di sicurezza  idraulica
e della gestione delle risorse idriche, conciliandoli con gli  ambiti
di pianificazione  territoriale,  della  tutela  ambientale  e  della
fruizione degli ambiente acquatici da parte della collettivita'. 
    2. Al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'  ambientale  della
gestione dei fossati di fondovalle e di raccordarla  ai  sopraccitati
Piani  di  gestione  di  area  fluviale  e  al  Piano   di   bonifica
provinciale, i Consorzi di bonifica integrale provvedono  a  redigere
un piano di esercizio delle fosse di bonifica  ricadenti  nei  propri
comprensori consortili entro 3 anni dall'entrata in vigore del  Piano
generale di utilizzazione delle  acque  pubbliche.  Tale  piano  deve
essere redatto con la partecipazione di un esperto limnologo e  viene
approvato dalla Giunta provinciale previo parere  rilasciato  da  una
conferenza dei servizi provinciali competenti  in  materia  di  opere
idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle
acque e pesca.