Art. 41. Gestione delle aree fluviali e dei bacini idrografici montani 1. La Provincia autonoma di Bolzano provvede all'elaborazione di Piani di gestione di bacini idrografici montani e Piani di gestione di area fluviale, che considerino gli aspetti di sicurezza idraulica e della gestione delle risorse idriche, conciliandoli con gli ambiti di pianificazione territoriale, della tutela ambientale e della fruizione degli ambiente acquatici da parte della collettivita'. 2. Al fine di garantire la sostenibilita' ambientale della gestione dei fossati di fondovalle e di raccordarla ai sopraccitati Piani di gestione di area fluviale e al Piano di bonifica provinciale, i Consorzi di bonifica integrale provvedono a redigere un piano di esercizio delle fosse di bonifica ricadenti nei propri comprensori consortili entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. Tale piano deve essere redatto con la partecipazione di un esperto limnologo e viene approvato dalla Giunta provinciale previo parere rilasciato da una conferenza dei servizi provinciali competenti in materia di opere idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle acque e pesca.