(Allegato-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
                  Ripristino del continuum fluviale 
 
    1. Il ripristino del continuum fluviale  richiede  interventi  di
modifica delle opere di presa e  di  regimazione  delle  acque.  Tali
interventi sono considerati  prioritari  negli  ambienti  in  cui  le
migrazioni dei pesci sono un fattore di primaria  importanza  per  la
conservazione dei popolamenti ittici autoctoni. Inoltre,  nell'ambito
del ripristino della continuita', devono essere considerati anche gli
aspetti del trasporto  di  materiale  solido,  della  vegetazione  di
sponda e degli spostamenti dei macroinvertebrati. Gli ambiti fluviali
in cui e' previsto il ripristino del continuum vengono  definiti  con
delibera della Giunta provinciale. 
    2. Per quanto riguarda gli interventi  prioritari  di  ripristino
del continuum si stabilisce quanto segue. 
    a) Il concessionario di una derivazione, la cui  opera  di  presa
rappresenta un'interruzione  nel  continuum  fluviale  in  uno  degli
ambiti fluviali di cui al punto  1,  deve  presentare,  ai  fini  del
rinnovo della concessione, e comunque entro 2 anni  dall'approvazione
del presente Piano, un progetto di modifica dell'opera di derivazione
che garantisca il passaggio per i pesci. Tale progetto  e'  approvato
in  base  alle  procedure  previste  dalla  legge   provinciale   che
regolamenta  la  valutazione  d'impatto  ambientale  e  deve   essere
realizzato entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano. 
    b) La Ripartizione provinciale  competente  per  la  sistemazione
idraulica elabora, in collaborazione con  gli  uffici  competenti  in
materia di pesca e  tutela  delle  acque,  un  piano  pluriennale  di
intervento per il ripristino del continuum nei fiumi  e  torrenti  di
fondovalle e dei tratti terminali dei loro affluenti, con il relativo
ordine di priorita'. 
    3. Il  ripristino  del  continuum  non  viene  richiesto  laddove
l'impegno tecnico ed economico necessario per  la  sua  realizzazione
non sia commisurabile al significato ecologico dell'intervento, come,
per esempio, nel caso degli ostacoli  rappresentati  dalle  dighe  di
Curon, Tel, Fortezza, Rio Pusteria e Monguelfo. 
    4. Ulteriori  interventi  di  ripristino  del  continuum  possono
essere richiesti all'atto del rinnovo di concessioni  di  derivazioni
idriche,  laddove,   attraverso   l'eliminazione   di   un   ostacolo
insormontabile, venga garantito il passaggio dei pesci per un  tratto
significativo di corso d'acqua in un ambiente di elevata valenza  per
la fauna ittica. Qualora si tratti  di  opere  di  regimazione  delle
acque, gli interventi  di  ripristino  del  continuum  sono  previsti
nell'ambito dei  piani  pluriennali  di  intervento  elaborati  dalla
Ripartizione competente  per  la  sistemazione  idraulica  dei  corsi
d'acqua. 
    5. Nell'ambito della realizzazione di nuove opere di  derivazione
o regimazione delle acque deve essere posta particolare attenzione  a
non creare ulteriori ostacoli insormontabili per la  fauna  ittica  e
bentonica, tali da potere provocare danni alle biocenosi presenti. 
    6. Al fine di assicurare una  sicurezza  al  deflusso  dei  corsi
d'acqua superficiali nonche' per preservarne le funzioni in  rapporto
all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato  lo
scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi. Non sono ammesse
nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle
strettamente necessarie agli attraversamenti  viari  e  ferroviari  o
alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  non  delocalizzabili.   La
Provincia promuove, ove possibile,  la  graduale  eliminazione  delle
intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.