Art. 42. Ripristino del continuum fluviale 1. Il ripristino del continuum fluviale richiede interventi di modifica delle opere di presa e di regimazione delle acque. Tali interventi sono considerati prioritari negli ambienti in cui le migrazioni dei pesci sono un fattore di primaria importanza per la conservazione dei popolamenti ittici autoctoni. Inoltre, nell'ambito del ripristino della continuita', devono essere considerati anche gli aspetti del trasporto di materiale solido, della vegetazione di sponda e degli spostamenti dei macroinvertebrati. Gli ambiti fluviali in cui e' previsto il ripristino del continuum vengono definiti con delibera della Giunta provinciale. 2. Per quanto riguarda gli interventi prioritari di ripristino del continuum si stabilisce quanto segue. a) Il concessionario di una derivazione, la cui opera di presa rappresenta un'interruzione nel continuum fluviale in uno degli ambiti fluviali di cui al punto 1, deve presentare, ai fini del rinnovo della concessione, e comunque entro 2 anni dall'approvazione del presente Piano, un progetto di modifica dell'opera di derivazione che garantisca il passaggio per i pesci. Tale progetto e' approvato in base alle procedure previste dalla legge provinciale che regolamenta la valutazione d'impatto ambientale e deve essere realizzato entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano. b) La Ripartizione provinciale competente per la sistemazione idraulica elabora, in collaborazione con gli uffici competenti in materia di pesca e tutela delle acque, un piano pluriennale di intervento per il ripristino del continuum nei fiumi e torrenti di fondovalle e dei tratti terminali dei loro affluenti, con il relativo ordine di priorita'. 3. Il ripristino del continuum non viene richiesto laddove l'impegno tecnico ed economico necessario per la sua realizzazione non sia commisurabile al significato ecologico dell'intervento, come, per esempio, nel caso degli ostacoli rappresentati dalle dighe di Curon, Tel, Fortezza, Rio Pusteria e Monguelfo. 4. Ulteriori interventi di ripristino del continuum possono essere richiesti all'atto del rinnovo di concessioni di derivazioni idriche, laddove, attraverso l'eliminazione di un ostacolo insormontabile, venga garantito il passaggio dei pesci per un tratto significativo di corso d'acqua in un ambiente di elevata valenza per la fauna ittica. Qualora si tratti di opere di regimazione delle acque, gli interventi di ripristino del continuum sono previsti nell'ambito dei piani pluriennali di intervento elaborati dalla Ripartizione competente per la sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 5. Nell'ambito della realizzazione di nuove opere di derivazione o regimazione delle acque deve essere posta particolare attenzione a non creare ulteriori ostacoli insormontabili per la fauna ittica e bentonica, tali da potere provocare danni alle biocenosi presenti. 6. Al fine di assicurare una sicurezza al deflusso dei corsi d'acqua superficiali nonche' per preservarne le funzioni in rapporto all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi. Non sono ammesse nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili. La Provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.