Art. 42.
Ripristino del continuum fluviale
1. Il ripristino del continuum fluviale richiede interventi di
modifica delle opere di presa e di regimazione delle acque. Tali
interventi sono considerati prioritari negli ambienti in cui le
migrazioni dei pesci sono un fattore di primaria importanza per la
conservazione dei popolamenti ittici autoctoni. Inoltre, nell'ambito
del ripristino della continuita', devono essere considerati anche gli
aspetti del trasporto di materiale solido, della vegetazione di
sponda e degli spostamenti dei macroinvertebrati. Gli ambiti fluviali
in cui e' previsto il ripristino del continuum vengono definiti con
delibera della Giunta provinciale.
2. Per quanto riguarda gli interventi prioritari di ripristino
del continuum si stabilisce quanto segue.
a) Il concessionario di una derivazione, la cui opera di presa
rappresenta un'interruzione nel continuum fluviale in uno degli
ambiti fluviali di cui al punto 1, deve presentare, ai fini del
rinnovo della concessione, e comunque entro 2 anni dall'approvazione
del presente Piano, un progetto di modifica dell'opera di derivazione
che garantisca il passaggio per i pesci. Tale progetto e' approvato
in base alle procedure previste dalla legge provinciale che
regolamenta la valutazione d'impatto ambientale e deve essere
realizzato entro 5 anni dall'approvazione del presente Piano.
b) La Ripartizione provinciale competente per la sistemazione
idraulica elabora, in collaborazione con gli uffici competenti in
materia di pesca e tutela delle acque, un piano pluriennale di
intervento per il ripristino del continuum nei fiumi e torrenti di
fondovalle e dei tratti terminali dei loro affluenti, con il relativo
ordine di priorita'.
3. Il ripristino del continuum non viene richiesto laddove
l'impegno tecnico ed economico necessario per la sua realizzazione
non sia commisurabile al significato ecologico dell'intervento, come,
per esempio, nel caso degli ostacoli rappresentati dalle dighe di
Curon, Tel, Fortezza, Rio Pusteria e Monguelfo.
4. Ulteriori interventi di ripristino del continuum possono
essere richiesti all'atto del rinnovo di concessioni di derivazioni
idriche, laddove, attraverso l'eliminazione di un ostacolo
insormontabile, venga garantito il passaggio dei pesci per un tratto
significativo di corso d'acqua in un ambiente di elevata valenza per
la fauna ittica. Qualora si tratti di opere di regimazione delle
acque, gli interventi di ripristino del continuum sono previsti
nell'ambito dei piani pluriennali di intervento elaborati dalla
Ripartizione competente per la sistemazione idraulica dei corsi
d'acqua.
5. Nell'ambito della realizzazione di nuove opere di derivazione
o regimazione delle acque deve essere posta particolare attenzione a
non creare ulteriori ostacoli insormontabili per la fauna ittica e
bentonica, tali da potere provocare danni alle biocenosi presenti.
6. Al fine di assicurare una sicurezza al deflusso dei corsi
d'acqua superficiali nonche' per preservarne le funzioni in rapporto
all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato lo
scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi. Non sono ammesse
nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle
strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o
alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili. La
Provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle
intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.