Art. 52. Organizzazione delle strutture 1. Le strutture tecniche ed amministrative sono articolate in direzioni e uffici di staff alla direzione generale; gli atti organizzativi sono adottati dal direttore generale secondo criteri di funzionalita', flessibilita' ed efficienza. 2. Le strutture accademiche di ricerca, di didattica e di servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico-amministrativo loro assegnato e ne determinano le modalita' di impiego. 3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali e' effettuata dal direttore generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo. 4. Il direttore generale ed i dirigenti sono responsabili della qualita' dei servizi e piu' in generale del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonche' della gestione del personale.