(STATUTO-art. 52)
 
                              Art. 52. 
                   Organizzazione delle strutture 
 
    1. Le strutture tecniche ed  amministrative  sono  articolate  in
direzioni e  uffici  di  staff  alla  direzione  generale;  gli  atti
organizzativi sono adottati dal direttore generale secondo criteri di
funzionalita', flessibilita' ed efficienza. 
    2. Le  strutture  accademiche  di  ricerca,  di  didattica  e  di
servizio, per  lo  svolgimento  dei  propri  fini  istituzionali,  si
avvalgono del personale tecnico-amministrativo loro  assegnato  e  ne
determinano le modalita' di impiego. 
    3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali e' effettuata  dal
direttore generale, nel rispetto  di  quanto  previsto  da  specifico
regolamento di Ateneo. 
    4. Il direttore generale ed i dirigenti sono  responsabili  della
qualita' dei servizi e piu' in generale del risultato  dell'attivita'
svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della  realizzazione  dei
programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo  delle  risorse
finanziarie e strumentali, nonche' della gestione del personale.