Art. 29. Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica negli Stati contraenti. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali gli Stati contraenti si saranno comunicati attraverso i canali diplomatici il completamento delle rispettive procedure di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore. 3. La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista di Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Bucarest il 14 gennaio 1977, verra' denunciata e cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore e dell'applicazione della presente Convenzione.