(Convenzione-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. La presente Convenzione  sara'  sottoposta  a  ratifica  negli
Stati contraenti. 
    2. La presente Convenzione entrera' in  vigore  alla  data  della
ricezione dell'ultima delle due notifiche  con  le  quali  gli  Stati
contraenti si saranno comunicati attraverso i canali  diplomatici  il
completamento  delle  rispettive  procedure  di  ratifica  e  le  sue
disposizioni si applicheranno: 
      (a) con riferimento alle imposte  prelevate  mediante  ritenuta
alla fonte, alle  somme  realizzate  il,  o  successivamente  al,  1°
gennaio dell'anno solare successivo  a  quello  in  cui  la  presente
Convenzione entra in vigore; 
      (b) con  riferimento  alle  altre  imposte  sul  reddito,  alle
imposte  relative  ai  periodi  imponibili   che   iniziano   il,   o
successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo  a  quello
in cui la presente Convenzione entra in vigore. 
    3. La Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana  e  il
Governo della Repubblica Socialista di Romania per evitare le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e  per
prevenire le evasioni fiscali, fatta a Bucarest il 14  gennaio  1977,
verra' denunciata e cessera' di avere effetto  all'atto  dell'entrata
in vigore e dell'applicazione della presente Convenzione.