(Convenzione-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
                              Modifiche 
 
    La presente Convenzione puo' essere modificata di comune  accordo
dagli  Stati  contraenti  per  le  vie  diplomatiche.  Le   modifiche
entreranno in vigore rispettando le stesse procedure  previste  dalla
presente Convenzione per la sua entrata in vigore.