Art. 31. Denuncia La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cessera' di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Firmata a Riga, il 25 aprile 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, romena e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione prevarra' il testo inglese. Parte di provvedimento in formato grafico