(Convenzione-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
                              Denuncia 
 
    La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione,  per  via  diplomatica,  notificandone  la
cessazione almeno sei mesi prima  della  fine  di  ogni  anno  solare
successivo al periodo di  cinque  anni  dalla  data  dell'entrata  in
vigore della Convenzione. In tale caso, la  Convenzione  cessera'  di
avere effetto: 
      (a) con riferimento alle imposte prelevate  alla  fonte,  sulle
somme realizzate il,  o  successivamente  al,  1°  gennaio  dell'anno
solare successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; 
      (b) con riferimento  alle  altre  imposte  sul  reddito,  sulle
imposte  relative  ai  periodi  imponibili   che   iniziano   il,   o
successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo  a  quello
nel quale e' stata notificata la denuncia. 
    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. 
    Firmata a Riga, il 25 aprile 2015, in duplice originale, ciascuno
nelle lingue italiana,  romena  e  inglese,  tutti  i  testi  facenti
egualmente  fede.  In  caso  di  divergenza  sull'interpretazione   o
sull'applicazione prevarra' il testo inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico