(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
                Attribuzioni del segretario generale 
 
    1. Il segretario generale: 
      a)  dirige  la  segreteria   e   coordina   le   procedure   di
finanziamento dei programmi e dei progetti presentati, sia nella fase
istruttoria che nella successiva  fase  di  controllo  dell'andamento
esecutivo; 
      b) vigila  sull'attivita'  dei  responsabili  dei  procedimenti
conseguenti alle presentazioni delle istanze di finanziamento; 
      c)  partecipa  alle  sedute  del  consiglio,  sottoscrivendo  i
verbali delle delibere adottate; 
      d)  relaziona  al  consiglio  sulle  domande  di  finanziamento
proposte  all'ordine  del  giorno  e  sugli  esiti   dell'istruttoria
compiuta, esprimendo proprio parere, nonche' sulle  risultanze  delle
attivita' di controllo successive all'erogazione del finanziamento; 
      e)  stipula  i  contratti  necessari  per  l'attuazione   delle
deliberazioni del consiglio; 
      f) adotta le disposizioni  necessarie  per  l'esecuzione  delle
deliberazioni del consiglio; 
      g) cura la tenuta della contabilita' della Cassa, dei  libri  e
delle scritture contabili, nonche' della corrispondenza,  conservando
gli atti ed i documenti; 
      h) predispone annualmente, secondo  i  principi  contenuti  nel
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, gli schemi del bilancio di
previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e  gli  altri
documenti contabili, da sottoporre all'approvazione del consiglio, ai
sensi dell'articolo 7, lettera h); 
      i) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa; 
      l) coordina e controlla la gestione contabile della Cassa; 
      m) adempie a tutte  le  attivita'  amministrative  e  contabili
necessarie per la stipula dei contratti; 
      n) provvede alla riscossione  delle  entrate  della  Cassa,  al
pagamento delle spese e dei finanziamenti erogati; 
      o) sottoscrive gli atti  inerenti  l'esercizio  delle  funzioni
indicate; 
      p) provvede  all'osservanza  degli  adempimenti  relativi  alle
pubblicazioni obbligatorie dei documenti, delle  informazioni  e  dei
dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
      q) relaziona semestralmente  al  consiglio,  sulla  base  della
relazione  del  responsabile  del  controllo  del  programma  o   del
progetto,  sull'andamento  complessivo  dei  progetti   e   programmi
finanziati, con specifica indicazione dell'esito finale dei medesimi,
anche tenuto conto della loro utilita'  secondo  le  finalita'  della
Cassa,  e  sull'osservanza  degli  obblighi  assunti   dai   soggetti
finanziati in conseguenza dell'erogazione dei finanziamenti. 
    2. Gli schemi dei bilanci di previsione,  delle  variazioni,  del
conto consuntivo e degli altri documenti contabili  sono  sottoposti,
corredati da una  relazione  illustrativa  o  da  analogo  documento,
almeno quindici giorni prima della data della  relativa  delibera  di
approvazione del consiglio, all'esame del collegio dei  revisori  dei
conti. 
    3. Il segretario generale, quando, per conto proprio o di  terzi,
ha un interesse in conflitto con quello della Cassa,  deve  astenersi
dal compiere gli atti di sua competenza, segnalando  ogni  situazione
di conflitto, anche potenziale.