Art. 12. Attribuzioni del segretario generale 1. Il segretario generale: a) dirige la segreteria e coordina le procedure di finanziamento dei programmi e dei progetti presentati, sia nella fase istruttoria che nella successiva fase di controllo dell'andamento esecutivo; b) vigila sull'attivita' dei responsabili dei procedimenti conseguenti alle presentazioni delle istanze di finanziamento; c) partecipa alle sedute del consiglio, sottoscrivendo i verbali delle delibere adottate; d) relaziona al consiglio sulle domande di finanziamento proposte all'ordine del giorno e sugli esiti dell'istruttoria compiuta, esprimendo proprio parere, nonche' sulle risultanze delle attivita' di controllo successive all'erogazione del finanziamento; e) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio; f) adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio; g) cura la tenuta della contabilita' della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonche' della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti; h) predispone annualmente, secondo i principi contenuti nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, gli schemi del bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, da sottoporre all'approvazione del consiglio, ai sensi dell'articolo 7, lettera h); i) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa; l) coordina e controlla la gestione contabile della Cassa; m) adempie a tutte le attivita' amministrative e contabili necessarie per la stipula dei contratti; n) provvede alla riscossione delle entrate della Cassa, al pagamento delle spese e dei finanziamenti erogati; o) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni indicate; p) provvede all'osservanza degli adempimenti relativi alle pubblicazioni obbligatorie dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; q) relaziona semestralmente al consiglio, sulla base della relazione del responsabile del controllo del programma o del progetto, sull'andamento complessivo dei progetti e programmi finanziati, con specifica indicazione dell'esito finale dei medesimi, anche tenuto conto della loro utilita' secondo le finalita' della Cassa, e sull'osservanza degli obblighi assunti dai soggetti finanziati in conseguenza dell'erogazione dei finanziamenti. 2. Gli schemi dei bilanci di previsione, delle variazioni, del conto consuntivo e degli altri documenti contabili sono sottoposti, corredati da una relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera di approvazione del consiglio, all'esame del collegio dei revisori dei conti. 3. Il segretario generale, quando, per conto proprio o di terzi, ha un interesse in conflitto con quello della Cassa, deve astenersi dal compiere gli atti di sua competenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.