(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
                Ufficio del segretariato e personale 
 
    1.  Il  segretario  generale  e'  coadiuvato  da  un  segretario,
nominato  dal  consiglio,   che   lo   sceglie   tra   il   personale
amministrativo  di  area  terza  dell'amministrazione  penitenziaria,
previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei  requisiti
e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti. 
    2. Nell'espletamento delle sue funzioni la Cassa  si  avvale  del
personale    nonche'    dei    locali,    attrezzature    e     mezzi
dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali   disponibili   a   tale   scopo   presso   la   medesima
amministrazione. Il trattamento economico e giuridico  del  personale
di   cui   la   Cassa   si   avvale   e'   quello    del    personale
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3. Il personale  che  ha,  per  conto  proprio  o  di  terzi,  un
interesse in conflitto con quello della  Cassa,  deve  astenersi  dal
compiere gli atti di propria competenza e segnalare  ogni  situazione
di  conflitto,  anche  potenziale.  Allo  stesso  si   applicano   le
previsioni di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di  comportamento  dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  il  Codice  di  comportamento  dei
dipendenti del Ministero della giustizia.