Art. 13. Ufficio del segretariato e personale 1. Il segretario generale e' coadiuvato da un segretario, nominato dal consiglio, che lo sceglie tra il personale amministrativo di area terza dell'amministrazione penitenziaria, previo interpello dei soggetti interessati in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti. 2. Nell'espletamento delle sue funzioni la Cassa si avvale del personale nonche' dei locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione. Il trattamento economico e giuridico del personale di cui la Cassa si avvale e' quello del personale dell'amministrazione penitenziaria. 3. Il personale che ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Cassa, deve astenersi dal compiere gli atti di propria competenza e segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Allo stesso si applicano le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia.