(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
                Compensi dei componenti degli organi 
 
    1. Le funzioni di presidente, di consigliere di  amministrazione,
nonche' di segretario  generale  sono  svolte  a  titolo  gratuito  e
possono dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e
documentate. 
    2. Al  presidente  del  collegio  e  ai  revisori  dei  conti  e'
corrisposto un compenso il cui ammontare e' determinato  con  decreto
del  Ministro  della  giustizia   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse  finanziarie
disponibili presso la Cassa.