Art. 14. Compensi dei componenti degli organi 1. Le funzioni di presidente, di consigliere di amministrazione, nonche' di segretario generale sono svolte a titolo gratuito e possono dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate. 2. Al presidente del collegio e ai revisori dei conti e' corrisposto un compenso il cui ammontare e' determinato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso la Cassa.