(Allegato-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
                     (Domanda di autorizzazione) 
 
  1. L'impresa di paesi  terzi,  diversa  dalla  banca,  che  intende
operare in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 6,  del  Testo
Unico, presenta alla Consob una  domanda  di  autorizzazione  redatta
secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1. 
 
  2. Nell'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o  professionale  su
richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b),  e
comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o  situato  in
Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la  prestazione  di  un
servizio  di  investimento   o   l'esercizio   di   un'attivita'   di
investimento da parte di un'impresa  di  paesi  terzi  diversa  dalla
banca, l'articolo 28, comma 3, del Testo Unico non  si  applica  alla
prestazione  del   servizio   o   all'esercizio   dell'attivita'   di
investimento al cliente in questione. L'iniziativa  di  tale  cliente
non da' diritto all'impresa di paesi terzi  diversa  dalla  banca  di
commercializzare  nuove  categorie   di   prodotti   o   servizi   di
investimento al cliente  medesimo  se  non  tramite  stabilimento  di
succursale in Italia autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma  1,
del Testo Unico. 
 
  3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.