Art. 25. (Domanda di autorizzazione) 1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico, presenta alla Consob una domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1. 2. Nell'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un'attivita' di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all'esercizio dell'attivita' di investimento al cliente in questione. L'iniziativa di tale cliente non da' diritto all'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Testo Unico. 3. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.