Art. 27. (Estensione delle autorizzazioni) 1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende essere autorizzata allo svolgimento di ulteriori servizi o attivita' di investimento o servizi accessori inoltra domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 25. 2. Si applicano gli articoli 7, commi 4 e 5, e 26.