(Allegato-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
                  (Estensione delle autorizzazioni) 
 
  1. L'impresa di paesi  terzi,  diversa  dalla  banca,  che  intende
essere autorizzata allo svolgimento di ulteriori servizi o  attivita'
di investimento o servizi accessori inoltra domanda  alla  Consob  ai
sensi dell'articolo 25. 
 
  2. Si applicano gli articoli 7, commi 4 e 5, e 26.