Art. 30. (Prestazione di servizi e attivita' in altri Stati UE da parte dell'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale) 1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale secondo quanto stabilito dall'articolo 25, puo' prestare, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in altri Stati UE, senza stabilirvi nuove succursali, servizi e attivita' coperte dall'autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento e purche' sia stata trasmessa alla Consob un'apposita comunicazione preventiva. 2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16.