(Allegato-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
(Prestazione di servizi e  attivita'  in  altri  Stati  UE  da  parte
dell'impresa  di  paesi  terzi,  diversa  dalla  banca,   autorizzata
                        mediante succursale) 
 
  1. L'impresa di  paesi  terzi,  diversa  dalla  banca,  autorizzata
mediante succursale secondo quanto stabilito dall'articolo  25,  puo'
prestare, ai sensi dell'articolo 47,  paragrafo  3,  del  regolamento
(UE)  n.  600/2014,  in  altri  Stati  UE,  senza  stabilirvi   nuove
succursali,  servizi  e  attivita'  coperte  dall'autorizzazione  nei
confronti di  controparti  qualificate  e  clienti  professionali  di
diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del  paese  terzo
sia stato riconosciuto effettivamente equivalente  dalla  Commissione
europea  a  norma  dell'articolo  47,  paragrafo  1,   del   medesimo
regolamento e purche' sia stata  trasmessa  alla  Consob  un'apposita
comunicazione preventiva. 
 
  2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16.