Art. 31. (Prestazione di servizi e attivita' in Italia da parte dell'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale in altri Stati UE) 1. La succursale di un'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata in un altro Stato UE, puo' prestare in Italia senza stabilirvi una nuova succursale, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attivita' coperte dall'autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento e purche' la Consob sia stata preventivamente informata dall'autorita' dello Stato UE in cui e' stabilita la succursale. 2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 33.