(Allegato-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
(Prestazione di servizi e attivita' in Italia da  parte  dell'impresa
di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante  succursale
                         in altri Stati UE) 
 
  1. La succursale di un'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca,
autorizzata in un altro Stato  UE,  puo'  prestare  in  Italia  senza
stabilirvi una nuova succursale, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo
3, del regolamento (UE) n.  600/2014,  servizi  e  attivita'  coperte
dall'autorizzazione  nei  confronti  di  controparti  qualificate   e
clienti professionali di diritto, qualora il quadro  giuridico  e  di
vigilanza del  paese  terzo  sia  stato  riconosciuto  effettivamente
equivalente dalla  Commissione  europea  a  norma  dell'articolo  47,
paragrafo 1, del medesimo regolamento e purche' la Consob  sia  stata
preventivamente informata dall'autorita' dello Stato  UE  in  cui  e'
stabilita la succursale. 
 
  2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 33.