(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
             Lavoro straordinario e riposi compensativi 
 
    1.  Le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  sono  rivolte   a
fronteggiare  situazioni  di  lavoro  eccezionali  e,  pertanto,  non
possono essere utilizzate come fattore  ordinario  di  programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 
    2.  La  prestazione  di  lavoro  straordinario  e'  espressamente
autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze  organizzative  e
di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni
forma  generalizzata  di   autorizzazione.   Il   lavoratore,   salvo
giustificati  motivi  di  impedimento  per   esigenze   personali   e
familiari, e' tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. 
    3. Il limite  massimo  individuale  di  lavoro  straordinario  e'
fissato in 200 ore annue. Tale limite puo' essere elevato in sede  di
contrattazione integrativa di cui all'art. 7, anche  in  relazione  a
particolari esigenze o per specifiche categorie di  lavoratori.  Fino
alla definizione, in sede di  contrattazione  integrativa  nazionale,
della  nuova  disciplina  in  materia,  continuano  ad  applicarsi  i
precedenti CCNL dei comparti di provenienza. 
    4. La misura oraria dei  compensi  per  lavoro  straordinario  e'
determinata maggiorando la retribuzione oraria di  cui  all'art.  70,
comma 2, lettera a), a cui viene aggiunto il rateo della  tredicesima
mensilita'. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai
compensi per lavoro straordinario. 
    5. Le maggiorazioni di cui al comma 3, sono pari: 
      a) al 15% per il lavoro straordinario diurno; 
      b) al 30% per  il  lavoro  straordinario  prestato  nei  giorni
festivi o in orario notturno (dalle ore 22  alle  ore  6  del  giorno
successivo); 
      c) al 50%  per  il  lavoro  straordinario  prestato  in  orario
notturno-festivo. 
    6.  Su  richiesta  del  dipendente,  le  prestazioni  di   lavoro
straordinario di cui al presente articolo,  debitamente  autorizzate,
possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a
giorni o a ore entro il termine massimo di  4  mesi,  compatibilmente
con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui  al
presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito  alla
banca delle ore di cui all'art. 27 del presente contratto.