Art. 24.
Comunita' educante
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, la scuola e' una comunita' educante di dialogo, di ricerca,
di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignita' e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i
principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunita' educante il dirigente scolastico,
il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche' le famiglie, gli alunni
e gli studenti che partecipano alla comunita' nell'ambito degli
organi collegiali previsti dal decreto legislativo n. 297/1994.
3. La progettazione educativa e didattica, che e' al centro
dell'azione della comunita' educante, e' definita con il piano
triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della liberta' di
insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata
priorita' all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle
attivita' che ne assicurano un incremento, nonche' l'utilizzo
integrale delle professionalita' in servizio presso l'istituzione
scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attivita' del
collegio nell'ambito dell'impegno orario.