(Statuto-art. 28)
                              Art. 28. 
                  Soggetti esclusi dall'indennizzo 
 
    1.  Sono  esclusi  dall'indennizzo  del  Fondo  i  crediti  delle
seguenti categorie di soggetti: 
      a) banche, societa' di intermediazione  mobiliare,  imprese  di
investimento UE, imprese di Paesi terzi,  societa'  di  gestione  del
risparmio, societa' di gestione UE, societa'  fiduciarie,  agenti  di
cambio, soggetti di cui  al  Titolo  V  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n.  385  e  successive  modificazioni,  organismi  di
investimento collettivo del risparmio,  fondi  pensione,  imprese  di
assicurazione; 
      b) enti sopranazionali, amministrazioni  dello  Stato  e  degli
enti pubblici territoriali; 
      c)  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo  del  soggetto
aderente, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.  11,
comma 1, del TUF; 
      d)  soci  che  detengono,  per  conto  proprio  o   di   terzi,
direttamente  o  indirettamente,  almeno  il cinque  per  cento   del
capitale  del  soggetto  aderente,  anche  per   le   operazioni   di
investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente  o
indirettamente; 
      e) amministratori, dirigenti e sindaci del soggetto aderente  o
di altre societa' del gruppo di appartenenza del  soggetto  medesimo,
in carica negli ultimi due  esercizi,  anche  per  le  operazioni  di
investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente  o
indirettamente; 
      f) soci della societa'  di  revisione  che  hanno  certificato,
negli ultimi due esercizi, il bilancio del  soggetto  aderente  o  di
altre societa' del gruppo  di  appartenenza  del  soggetto  medesimo,
anche per le operazioni di investimento effettuate per conto  proprio
o di terzi, direttamente o indirettamente; 
      g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna
per i reati previsti dagli articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice
penale; 
      h) investitori che abbiano concorso a determinare  l'insolvenza
del soggetto aderente, come accertato dagli  organi  della  procedura
concorsuale; 
      i) coniuge e parenti fino  al  quarto  grado  degli  agenti  di
cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).