Art. 28. Soggetti esclusi dall'indennizzo 1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti: a) banche, societa' di intermediazione mobiliare, imprese di investimento UE, imprese di Paesi terzi, societa' di gestione del risparmio, societa' di gestione UE, societa' fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione; b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali; c) societa' appartenenti allo stesso gruppo del soggetto aderente, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF; d) soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il cinque per cento del capitale del soggetto aderente, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente; e) amministratori, dirigenti e sindaci del soggetto aderente o di altre societa' del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente; f) soci della societa' di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio del soggetto aderente o di altre societa' del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente; g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza del soggetto aderente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale; i) coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).