(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                          Orario di lavoro 
 
    1. L'orario di lavoro ordinario e' di 36 ore  settimanali  ed  e'
funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi
di quanto disposto dalle disposizioni legislative  vigenti,  l'orario
di  lavoro  e'  articolato  su  cinque  o  sei  giorni,  con   orario
convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore. 
    2. L'articolazione dell'orario  di  lavoro  persegue  i  seguenti
obiettivi: 
      ottimizzazione delle risorse umane; 
      miglioramento della qualita' della prestazione; 
      ampliamento della fruibilita' dei servizi in favore dell'utenza
particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa; 
      miglioramento dei  rapporti  funzionali  con  altre  strutture,
servizi ed altre amministrazioni pubbliche; 
      erogazione dei servizi sanitari  ed  amministrativi  nelle  ore
pomeridiane per le esigenze dell'utenza. 
    3. La distribuzione  dell'orario  di  lavoro,  tenuto  conto  che
diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono  anche
coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita': 
      a) utilizzazione in maniera programmata di tutti  gli  istituti
che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione  del
lavoro e dei servizi, in funzione di  un'organica  distribuzione  dei
carichi di lavoro; 
      b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze
del servizio richiedano la presenza  del  personale  nell'arco  delle
dodici o ventiquattro ore; 
      c) orario di lavoro articolato, al di fuori della  lettera  b),
con  il  ricorso  alla  programmazione   di   calendari   di   lavoro
plurisettimanali  ed  annuali  con  orari  inferiori  alle   36   ore
settimanali. In  tal  caso,  nel  rispetto  del  monte  ore  annuale,
potranno essere previsti periodi con  orari  di  lavoro  settimanale,
fino ad un minimo di 28 ore e,  corrispettivamente,  periodi  fino  a
quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale  fino  ad  un
massimo di 44 ore settimanali; 
      d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema  di  orario
flessibile,  della  presenza  in  servizio  di  tutto  il   personale
necessario in determinate fasce  orarie  al  fine  di  soddisfare  in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza; 
      e) la previsione,  nel  caso  di  lavoro  articolato  in  turni
continuativi sulle  24  ore,  di  periodi  di  riposo  conformi  alle
previsioni  dell'art.7  del  D.Lgs.  n.  66/2003  tra  i  turni   per
consentire il recupero psico-fisico; 
      f) una durata della prestazione non superiore alle  dodici  ore
continuative  a  qualsiasi   titolo   prestate,   laddove   l'attuale
articolazione del turno fosse superiore; 
      g) priorita' nell'impiego flessibile, purche'  compatibile  con
la organizzazione del lavoro delle strutture,  per  i  dipendenti  in
situazione  di  svantaggio  personale,  sociale  e  familiare  e  dei
dipendenti impegnati  in  attivita'  di  volontariato  in  base  alle
disposizioni di legge vigenti; 
      h) tendenziale  riallineamento  dell'orario  reale  con  quello
contrattuale. 
    4. Qualora la prestazione di lavoro  giornaliera  ecceda  le  sei
ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare  di
una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle  energie
psicofisiche e della eventuale consumazione  del  pasto,  secondo  la
disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del  20  settembre
2001 e all'art. 4 del CCNL del 31  luglio  2009  (Mensa).  La  durata
della pausa  e  la  sua  collocazione  temporale,  sono  definite  in
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa  e'
inserita, nonche'  in  relazione  alla  disponibilita'  di  eventuali
servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o  Ente
nella citta', alla dimensione della stessa citta'. Una diversa e piu'
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita  in
ciascun ufficio, puo' essere prevista per il personale che  si  trovi
nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g). 
    5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di  riposo  consecutivo
giornaliero non inferiore a 11 ore  per  il  recupero  delle  energie
psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9. 
    6. Il lavoro deve essere organizzato in modo  da  valorizzare  il
ruolo interdisciplinare dei  gruppi  e  la  responsabilita'  di  ogni
operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. 
    7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente  e'
accertata  con  efficaci  controlli  di  tipo  automatico.  In   casi
particolari,  modalita'  sostitutive  e  controlli   ulteriori   sono
definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione  alle  oggettive
esigenze  di  servizio  delle  strutture  interessate.   Il   ritardo
sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del
debito orario entro l'ultimo giorno del mese successivo a  quello  in
cui si e' verificato il ritardo. In  caso  di  mancato  recupero,  si
opera  la  proporzionale  decurtazione  della  retribuzione   e   del
trattamento  economico  accessorio,  come  determinato  dall'art.  75
(Struttura delle retribuzione). Resta fermo quanto previsto  in  sede
di codice disciplinare dall'art. 66 (Codice disciplinare) e seguenti.
Per i dipendenti che prestino attivita'  lavorativa  presso  un'unica
sede di servizio, qualora  sia  necessario  prestare  temporaneamente
tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori  di  tale  sede,
per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il  tempo
di andata e ritorno per recarsi dalla sede al  luogo  di  svolgimento
dell'attivita' e' da considerarsi  a  tutti  gli  effetti  orario  di
lavoro. 
    8. Con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, il limite di
quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo
della durata media di  quarantotto  ore  settimanali  dell'orario  di
lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e'  elevato  a
sei mesi. 
    9. Al fine di garantire la continuita'  assistenziale,  da  parte
del  personale  addetto  ai  servizi  relativi  all'accettazione,  al
trattamento e  alle  cure  delle  strutture  ospedaliere  l'attivita'
lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni  di  reparto  e
alle iniziative di formazione obbligatoria determina  la  sospensione
del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito,
per il completamento  delle  undici  ore  di  riposo,  deve  avvenire
immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso  in
cui,  per  ragioni  eccezionali,  non  sia  possibile  applicare   la
disciplina di cui al precedente periodo,  quale  misura  di  adeguata
protezione, le ore di mancato riposo saranno  fruite  nei  successivi
sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. 
    10. Ai fini del computo  del  debito  orario,  l'incidenza  delle
assenze   pari   all'intera   giornata   lavorativa   si    considera
convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di  cui  al
comma  1  del  presente  articolo  fatto  salvo  quanto  diversamente
previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti. 
    11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo  sanitario  e  quelli
appartenenti a profili  del  ruolo  tecnico  addetti  all'assistenza,
debbano  indossare  apposite  divise   per   lo   svolgimento   della
prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per  ragioni
di igiene e sicurezza, debbano avvenire  all'interno  della  sede  di
lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10  minuti
complessivi destinati a tali attivita', tra entrata e uscita, purche'
risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi  gli  accordi  di
miglior favore in essere. 
    12.  Nelle  unita'  operative  che  garantiscono  la  continuita'
assistenziale sulle 24  ore,  ove  sia  necessario  un  passaggio  di
consegne, agli  operatori  sanitari  sono  riconosciuti  fino  ad  un
massimo di  15  minuti  complessivi  tra  vestizione,  svestizione  e
passaggi di consegne, purche' risultanti dalle timbrature effettuate,
fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 
    13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni  di
dettaglio  attuative  delle  disposizioni  contenute   nel   presente
articolo.