Art. 27.
Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro ordinario e' di 36 ore settimanali ed e'
funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi
di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario
di lavoro e' articolato su cinque o sei giorni, con orario
convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro persegue i seguenti
obiettivi:
ottimizzazione delle risorse umane;
miglioramento della qualita' della prestazione;
ampliamento della fruibilita' dei servizi in favore dell'utenza
particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture,
servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore
pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro, tenuto conto che
diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche
coesistere, e' improntata ai seguenti criteri di flessibilita':
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti
che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del
lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei
carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze
del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle
dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b),
con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore
settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale,
potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale,
fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a
quattro mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un
massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario
flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale
necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in
maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni
continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle
previsioni dell'art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per
consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore
continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale
articolazione del turno fosse superiore;
g) priorita' nell'impiego flessibile, purche' compatibile con
la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in
situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attivita' di volontariato in base alle
disposizioni di legge vigenti;
h) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello
contrattuale.
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei
ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare di
una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la
disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 e all'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (Mensa). La durata
della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa e'
inserita, nonche' in relazione alla disponibilita' di eventuali
servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente
nella citta', alla dimensione della stessa citta'. Una diversa e piu'
ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in
ciascun ufficio, puo' essere prevista per il personale che si trovi
nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g).
5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo
giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie
psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
6. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il
ruolo interdisciplinare dei gruppi e la responsabilita' di ogni
operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
7. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del dipendente e'
accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi
particolari, modalita' sostitutive e controlli ulteriori sono
definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione alle oggettive
esigenze di servizio delle strutture interessate. Il ritardo
sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del
debito orario entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in
cui si e' verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si
opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del
trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 75
(Struttura delle retribuzione). Resta fermo quanto previsto in sede
di codice disciplinare dall'art. 66 (Codice disciplinare) e seguenti.
Per i dipendenti che prestino attivita' lavorativa presso un'unica
sede di servizio, qualora sia necessario prestare temporaneamente
tale attivita', debitamente autorizzata, al di fuori di tale sede,
per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo
di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento
dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di
lavoro.
8. Con riferimento all'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, il limite di
quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo
della durata media di quarantotto ore settimanali dell'orario di
lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, e' elevato a
sei mesi.
9. Al fine di garantire la continuita' assistenziale, da parte
del personale addetto ai servizi relativi all'accettazione, al
trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere l'attivita'
lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e
alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione
del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito,
per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire
immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in
cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la
disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata
protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi
sette giorni fino al completamento delle undici ore di riposo.
10. Ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle
assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera
convenzionalmente corrispondente all'orario convenzionale di cui al
comma 1 del presente articolo fatto salvo quanto diversamente
previsto dal presente CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti.
11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli
appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza,
debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della
prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni
di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di
lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti
complessivi destinati a tali attivita', tra entrata e uscita, purche'
risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di
miglior favore in essere.
12. Nelle unita' operative che garantiscono la continuita'
assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di
consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un
massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e
passaggi di consegne, purche' risultanti dalle timbrature effettuate,
fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere.
13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di
dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente
articolo.