Art. 29.
Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata
domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun
dipendente e' fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente
dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero
non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di
assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il
riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana
successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente
responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di
servizio.
3. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere
monetizzato.
4. La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti
con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro
articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo ne'
a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il
servizio prestano la loro opera durante la festivita' nazionale
coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.
6. L'attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale da'
titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per
il lavoro straordinario festivo.
7. L'attivita' prestata in giorno feriale non lavorativo, a
seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da' titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.