Art. 30.
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su
turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999,
n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla
tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro
notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle
relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26
novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane
salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi
assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che
comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno,
accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni
dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E'
garantita al lavoratore l'assegnazione ad altro lavoro o a lavori
diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennita' previste
dall'art. 86, comma 12 (Indennita' per particolari condizioni di
lavoro).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno
ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.