Art. 31.
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente
autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle
esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed
Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Lo stesso puo' esonerare il lavoratore dall'effettuazione di lavoro
straordinario per giustificati motivi d'impedimento derivanti da
esigenze personali e familiari.
3. Le Aziende ed Enti determinano le quote di risorse che in
relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate
ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere
eccezionale vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate
dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri,
dipartimenti ecc.). L'utilizzo delle risorse all'interno delle unita'
operative delle predette articolazioni aziendali e' flessibile ma il
limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potra'
superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. Il limite di cui al comma precedente puo' essere elevato,
anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie
di lavoratori per non piu' del 5% del personale in servizio e,
comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene
particolare conto: del richiamo in servizio per pronta
disponibilita'; della partecipazione a commissioni (ivi comprese
quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'Azienda o Ente) o
altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui
non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza
all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate,
possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi
entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze
organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma
si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle
ore.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e'
determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario
calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base
mensile, di cui all'art. 37, comma 2, lett. b del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva
del rateo di tredicesima mensilita' ad essa riferita. Per il
personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27
del CCNL del 7 aprile 1999 (Riduzione dell'orario) il valore del
divisore e' fissato in 151.
8. La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei
giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno
festivo.
9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro
straordinario e' quello determinato ai sensi dell'art. 80 (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi).