Art. 34. Centri di servizio 1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, puo' deliberare l'istituzione di Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e interuniversitari per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attivita' dell'Ateneo. 2. Le risorse necessarie al funzionamento dei Centri di Servizio interdipartimentali e interuniversitari dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle Universita' che ne hanno promosso la costituzione. 3. Al Centro servizi informatici e telematici di Ateneo e' affidata la gestione e lo sviluppo del sistema informatico e telematico di Ateneo costituito dall'insieme delle risorse tecnologiche, dell'informazione e della comunicazione. 4. Al Centro linguistico di Ateneo compete la promozione della pratica e dello studio delle lingue seconde/straniere e l'erogazione delle attivita' formative necessarie al raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica, attestati e/o certificati, destinate a soggetti interni ed esterni all'Universita', anche mediante contratti e convenzioni. 5. Al Centro per l'e-learning e la multimedialita' sono affidati la promozione e lo sviluppo dell'Ateneo nel settore dell'e-learning e della multimedialita' mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche innovative, in coerenza con le linee strategiche definite dagli organi di Ateneo. 6. I Centri di servizio di Ateneo sono costituiti secondo i criteri e le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. Con apposito Regolamento sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.