(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
                         Centri di servizio 
 
    1. Il  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  Senato
accademico, puo'  deliberare  l'istituzione  di  Centri  di  servizio
interdipartimentali,    di    Ateneo    e    interuniversitari    per
l'organizzazione  ed  il  coordinamento  di  servizi  a  supporto  di
specifiche attivita' dell'Ateneo. 
    2. Le risorse necessarie al funzionamento dei Centri di  Servizio
interdipartimentali    e    interuniversitari     dovranno     essere
prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle  Universita'  che
ne hanno promosso la costituzione. 
    3. Al Centro  servizi  informatici  e  telematici  di  Ateneo  e'
affidata  la  gestione  e  lo  sviluppo  del  sistema  informatico  e
telematico  di   Ateneo   costituito   dall'insieme   delle   risorse
tecnologiche, dell'informazione e della comunicazione. 
    4. Al Centro linguistico di Ateneo compete  la  promozione  della
pratica e dello studio delle lingue seconde/straniere e  l'erogazione
delle attivita' formative necessarie al  raggiungimento  dei  diversi
livelli  di  competenza  linguistica,  attestati   e/o   certificati,
destinate  a  soggetti  interni  ed  esterni  all'Universita',  anche
mediante contratti e convenzioni. 
    5. Al Centro per l'e-learning e la multimedialita' sono  affidati
la promozione e lo sviluppo dell'Ateneo nel settore dell'e-learning e
della multimedialita' mediante l'utilizzo di tecnologie  informatiche
innovative, in coerenza  con  le  linee  strategiche  definite  dagli
organi di Ateneo. 
    6. I Centri di servizio  di  Ateneo  sono  costituiti  secondo  i
criteri e le modalita' stabilite nel Regolamento generale di  Ateneo.
Con apposito Regolamento sono dettate le  norme  sull'organizzazione,
il funzionamento e la disattivazione degli stessi.