(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
           Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge 
                   che presti servizio all'estero 
 
    1. Il dirigente a  tempo  indeterminato  il  cui  coniuge  presti
servizio all'estero puo' chiedere, compatibilmente con le esigenze di
servizio,  il  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  qualora
l'amministrazione  non  ritenga  di  poterlo  destinare  a   prestare
servizio nella stessa localita' in cui si trova il coniuge o  qualora
non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita'
in questione anche in amministrazione di altra Area. 
    2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma  1  puo'  avere  una
durata  corrispondente  al  periodo  di  tempo  in  cui  permane   la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento per imprevedibili ed eccezionali  ragioni  di  servizio,  con
preavviso di almeno  quindici  giorni,  o  in  difetto  di  effettiva
permanenza all'estero del dirigente in aspettativa.