(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                          Servizio militare 
 
    1.  Il  dirigente  richiamato   alle   armi   ha   diritto   alla
conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo,  che  viene
computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto  dirigente
l'amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle
disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art. 1799 del  decreto
legislativo n. 66/2010. 
    2. Al di fuori  dei  casi  previsti  nel  citato  art.  1799,  al
dirigente  richiamato   alle   armi   l'amministrazione   corrisponde
l'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare. 
    3. Alla fine del richiamo il dirigente deve porsi a  disposizione
dell'amministrazione per  riprendere  la  sua  occupazione  entro  il
termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore
a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un  mese  ma
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine  del  richiamo  e
l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.