Art. 28. Centri universitari 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, puo' deliberare la istituzione di centri universitari di durata pluriennale, rinnovabile, secondo le seguenti tipologie: a) centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgano piu' Dipartimenti dell'Universita'; b) centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture; c) centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali; d) centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione; e) centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attivita' e servizi. 2. Il consiglio di amministrazione puo' attribuire ai centri universitari autonomia amministrativa, gestionale e di budget, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240 del 2010. 3. L'organizzazione ed il funzionamento dei centri universitari sono disciplinati da apposito regolamento, nonche', per gli aspetti piu' specifici, dal regolamento di ciascun centro.