(Statuto-art. 28)
                              Art. 28. 
                         Centri universitari 
 
    1. Il  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  senato
accademico, puo' deliberare la istituzione di centri universitari  di
durata pluriennale, rinnovabile, secondo le seguenti tipologie: 
      a) centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80,  finalizzati  a
svolgere attivita'  di  ricerca  di  rilevante  impegno  su  progetti
permanenti   o   temporanei   che   coinvolgano   piu'   Dipartimenti
dell'Universita'; 
      b) centri di servizio deputati a  funzioni  specialistiche  per
l'Ateneo e/o le sue strutture; 
      c) centri di ricerca e clinici che  possono  svolgere  funzioni
assistenziali; 
      d) centri di studio e di ricerca sovvenzionati,  finalizzati  a
svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche  tematiche,  che
fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati
mediante convenzione; 
      e) centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con  i
quali possono essere esplicate attivita' e servizi. 
    2. Il consiglio di  amministrazione  puo'  attribuire  ai  centri
universitari autonomia amministrativa, gestionale e  di  budget,  nel
rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di  Ateneo
di cui alla legge n. 240 del 2010. 
    3. L'organizzazione ed il funzionamento dei  centri  universitari
sono disciplinati da apposito regolamento, nonche', per  gli  aspetti
piu' specifici, dal regolamento di ciascun centro.