(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
                      Centri interuniversitari 
 
    1. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, previo parere
favorevole  del  senato  accademico,  su  proposta  delle   strutture
dipartimentali, la costituzione  di  (o  la  adesione  a)  centri  di
ricerca o  centri  di  servizi,  quali  strumenti  di  collaborazione
scientifica tra docenti  di  Universita'  diverse  o  quali  sedi  di
servizi scientifici utilizzati da piu' Universita' tramite la stipula
di apposite convenzioni. 
    2. Le modalita' per la costituzione dei (o la adesione a)  centri
Interuniversitari sono quelle  previste  dalla  normativa  vigente  e
riportate nel regolamento generale di Ateneo.