Art. 35. Attivita' e servizi specifici aggiuntivi in favore di minori stranieri non accompagnati 1. Fermi restando i servizi minimi indicati all'art. 34 e in applicazione a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, i progetti destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati devono prevedere: a) attivita' di sostegno agli affidamenti familiari, full-time e part-time, in linea con il progetto educativo individualizzato del minore, come intervento anche complementare all'accoglienza in struttura; b) servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l'autonomia, ponendo attenzione alla transizione dello stesso all'eta' adulta, anche con riferimento al periodo di permanenza nel territorio autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/2017. Sono altresi' previste misure di accompagnamento all'inclusione sociale e lavorativa con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione professionale. Tali servizi possono includere specifiche misure di accoglienza sia in strutture dedicate che attraverso forme di sostegno all'autonomia abitativa; c) attivita' che favoriscano un proficuo raccordo con i tutori volontari dei minori accolti al fine di assicurare la piu' stretta collaborazione fra le istituzioni coinvolte per la salvaguardia del superiore interesse dei minori; d) servizi dedicati a minori con particolari fragilita' quali ad esempio: minori vittime di tratta, minori con necessita' di assistenza sanitaria specialistica e prolungata, minori con fragilita' psicologica e comunque tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nel caso di minori che presentino tali vulnerabilita', sono attivate le misure specialistiche piu' idonee in modo da assicurare ad ogni beneficiario effettiva protezione e tutela.