Art. 37. Popolamento e aggiornamento della banca dati Siproimi 1. Il responsabile di progetto aggiorna la banca dati Siproimi e assicura l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti. 2. Il responsabile di progetto puo' delegare uno o piu' soggetti i, anche dipendenti dell'ente attuatore, ad operare sulle diverse sezioni della banca dati, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e inserisce le designazioni nella apposita sezione della piattaforma FNAsilo. Al responsabile di progetto e agli operatori sono rilasciate da parte del Servizio centrale le credenziali di accesso. 3. Il responsabile di progetto inserisce nella banca dati: a) la documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza, nonche' delle variazioni di cui all'articolo, 22 generata dalla piattaforma FNAsilo; b) la rendicontazione delle spese progettuali; c) gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema. 4. Il responsabile di progetto e/o gli operatori devono: a) registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi; b) inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonche' i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza; c) inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale. 5. Gli enti locali titolari di finanziamento sono tenuti ad aderire al sistema informatico gestito dal Servizio centrale assicurando la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ai collegamenti.