(Allegato A-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
        Popolamento e aggiornamento della banca dati Siproimi 
 
    1. Il responsabile di progetto aggiorna la banca dati Siproimi  e
assicura l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti. 
    2. Il responsabile di progetto puo' delegare uno o piu'  soggetti
i, anche dipendenti dell'ente attuatore,  ad  operare  sulle  diverse
sezioni della banca dati, fatto salvo quanto previsto al  comma  3  e
inserisce le designazioni nella apposita  sezione  della  piattaforma
FNAsilo. Al responsabile di progetto e agli operatori sono rilasciate
da parte del Servizio centrale le credenziali di accesso. 
    3. Il responsabile di progetto inserisce nella banca dati: 
      a)  la   documentazione   relativa   all'attivazione   e   alla
sostituzione delle strutture di accoglienza, nonche' delle variazioni
di cui all'articolo, 22 generata dalla piattaforma FNAsilo; 
      b) la rendicontazione delle spese progettuali; 
      c) gli aggiornamenti della  sezione  relativa  agli  operatori,
corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema. 
    4. Il responsabile di progetto e/o gli operatori devono: 
      a) registrare i nuovi ingressi  e  le  uscite  dei  beneficiari
entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi; 
      b) inserire mensilmente informazioni relative  ai  beneficiari,
concernenti la situazione giuridica, il  permesso  di  soggiorno,  le
eventuali  situazioni  lavorative,  i  percorsi   scolastici   e   di
formazione, nonche' i servizi e le prestazioni rese  sulla  base  del
progetto di accoglienza; 
      c) inserire tempestivamente le richieste e i  provvedimenti  di
proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale. 
    5. Gli enti locali  titolari  di  finanziamento  sono  tenuti  ad
aderire  al  sistema  informatico  gestito  dal   Servizio   centrale
assicurando  la  disponibilita'  dei  mezzi  tecnici   necessari   ai
collegamenti.