Art. 38. Durata dell'accoglienza 1. L'accoglienza nel Siproimi ha la durata di sei mesi, fatte salve eventuali proroghe, debitamente motivate, nei casi previsti dall'art. 39. 2. I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore eta' rimangono nel Siproimi fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. 3. Per i minori stranieri non accompagnati e' previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore eta' o per il periodo ulteriore disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47. 4. L'accoglienza del neo maggiorenne e' assicurata all'interno di strutture appositamente adibite o, qualora non disponibili, nel progetto territoriale Siproimi per adulti piu' prossimo. 5. Al fine di supportare propedeuticamente i percorsi di uscita dall'accoglienza dei beneficiari, la Direzione centrale favorisce il raccordo tra le attivita' e i servizi del Siproimi con le eventuali progettualita', anche finanziate con risorse europee, facenti capo al Ministero dell'interno e concorrenti al supporto e all'integrazione dei destinatari dell'accoglienza.