Art. 39. Proroghe dell'accoglienza 1. Il periodo di accoglienza puo' essere prorogato previa autorizzazione della Direzione centrale , per il tramite del Servizio centrale, per complessivi sei mesi, per consentire la conclusione dei percorsi di integrazione in scadenza, adeguatamente documentati, ovvero in presenza di circostanze straordinarie derivanti da motivi di salute, adeguatamente documentati, nonche' per le categorie vulnerabili di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni. 2. Il periodo di accoglienza di cui al comma 1 puo', con le medesime modalita', essere ulteriormente prorogato per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in presenza di perduranti gravi motivi di salute, adeguatamente documentati, ovvero per consentire il completamento dell'anno scolastico. 3. Nel caso di accoglienza di persone rientranti nelle categorie vulnerabili di cui al comma 1, la richiesta di proroga deve contenere l'esplicita indicazione della vulnerabilita', corredata dalla pertinente documentazione o dalla relazione sociale di accompagnamento. 4. In assenza di autorizzazione alla proroga da parte della Direzione centrale, non sono riconosciute spese per la prosecuzione dell'accoglienza.