(Allegato A-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
                       Revoca dell'accoglienza 
 
    1 L'accoglienza nel Siproimi puo' essere  revocata  nei  seguenti
casi: 
      a) violazione grave o ripetuta del regolamento della  struttura
di accoglienza, compreso il danneggiamento doloso di  beni  mobili  o
immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti; 
      b) ingiustificata mancata presentazione del beneficiario  nella
struttura individuata dal Servizio centrale; 
      c) ingiustificato allontanamento del beneficiario oltre  le  72
ore, senza previa autorizzazione dell'ente locale; 
      d) applicazione nei confronti  del  beneficiario  della  misura
della custodia cautelare in carcere. 
    2.  La  revoca  delle  misure  di  accoglienza  e'  disposta  con
provvedimento    adottato    dall'ente    locale,    da    comunicare
tempestivamente al Servizio centrale.