(Allegato A-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
                            Trasferimenti 
 
    1. La Direzione centrale, per il tramite del  Servizio  centrale,
dispone i trasferimenti di beneficiari da un progetto Siproimi  a  un
altro qualora l'ente locale non possa avvalersi dei servizi  e  delle
competenze presenti sul territorio necessari per garantire  la  presa
in carico specialistica di: 
      a) situazioni di grave disagio mentale; 
      b)    condizioni    sanitarie     comportanti     un'assistenza
specialistica; 
      c) situazioni di vulnerabilita'  che  richiedono  l'inserimento
della persona interessata in una struttura dedicata del Siproimi. 
    2. I trasferimenti sono altresi' autorizzati nei casi in cui: 
      a) all'ente locale venga accordata  la  sospensione  temporanea
dei servizi di accoglienza, secondo quanto previsto dall'art. 27; 
      b)  l'ente  locale  e'  destinatario  di  un  provvedimento  di
decadenza o di revoca del  finanziamento,  ovvero  ha  rinunciato  al
finanziamento. 
    3. Nei casi indicati ai commi 1 e 2 l'ente  locale  e'  tenuto  a
fornire tempestivamente al Servizio centrale una lista delle  persone
in  accoglienza  da  trasferire,   corredata   dalla   documentazione
necessaria   a   delinearne   il   livello   di   presa   in   carico
dell'interessato. 
    4. L'ente locale  destinato  ad  accogliere  il  beneficiario  e'
tenuto a predisporre i servizi necessari al trasferimento dei  minori
stranieri non accompagnati  dal  luogo  di  arrivo  o  di  precedente
accoglienza alle strutture di destinazione che rientrano nei progetti
finanziati.  Assicura  inoltre  ai  beneficiari  dei   programmi   di
reinsediamento e di ingresso protetto i servizi di trasferimento  dal
luogo  di  arrivo  nel  territorio  nazionale   alle   strutture   di
destinazione rientranti nei progetti finanziati.