Art. 41. Trasferimenti 1. La Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, dispone i trasferimenti di beneficiari da un progetto Siproimi a un altro qualora l'ente locale non possa avvalersi dei servizi e delle competenze presenti sul territorio necessari per garantire la presa in carico specialistica di: a) situazioni di grave disagio mentale; b) condizioni sanitarie comportanti un'assistenza specialistica; c) situazioni di vulnerabilita' che richiedono l'inserimento della persona interessata in una struttura dedicata del Siproimi. 2. I trasferimenti sono altresi' autorizzati nei casi in cui: a) all'ente locale venga accordata la sospensione temporanea dei servizi di accoglienza, secondo quanto previsto dall'art. 27; b) l'ente locale e' destinatario di un provvedimento di decadenza o di revoca del finanziamento, ovvero ha rinunciato al finanziamento. 3. Nei casi indicati ai commi 1 e 2 l'ente locale e' tenuto a fornire tempestivamente al Servizio centrale una lista delle persone in accoglienza da trasferire, corredata dalla documentazione necessaria a delinearne il livello di presa in carico dell'interessato. 4. L'ente locale destinato ad accogliere il beneficiario e' tenuto a predisporre i servizi necessari al trasferimento dei minori stranieri non accompagnati dal luogo di arrivo o di precedente accoglienza alle strutture di destinazione che rientrano nei progetti finanziati. Assicura inoltre ai beneficiari dei programmi di reinsediamento e di ingresso protetto i servizi di trasferimento dal luogo di arrivo nel territorio nazionale alle strutture di destinazione rientranti nei progetti finanziati.